Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/110: Revisione dell'Ordinanza sull'allarme (OAll) · 7 pagine

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La numerazione deve essere adattata.

3.2. Ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV) Articolo 9 Obblighi di diffusione

Capoverso 1: l'allerta ufficiale in caso di pericoli naturali e le notifiche ufficiali di terremoto sono da considerare alla stessa stregua dei comunicati ufficiali di polizia. Per questo nell'OAll è ora statuita la competenza degli organi specialistici federali competenti di redigere l'allerta ufficiale in caso di pericoli naturali (fenomeni meteorologici pericolosi, piene, movimenti di masse geologiche, incendi boschivi, valanghe e terremoti) e le notifiche ufficiali di terremoto. Gli organi citati devono quindi essere inclusi (con gli stessi diritti e doveri) nella cerchia delle autorità cantonali e federali legittimate ad emanare disposizioni ufficiali.

Capoverso 2: nell'OAll gli organi specialistici vengono incaricati di allestire una scala con cinque livelli di pericolo per l'allerta e le notifiche di terremoto. Questa si deve basare in particolare sull'intensità dell'evento naturale (pericolo nullo o debole, pericolo moderato, pericolo marcato, pericolo elevato, pericolo molto elevato).

L'obbligo di diffusione statuito nell'ORTV per l'allerta ufficiale in caso di pericoli naturali e per le notifiche ufficiali di terremoto viene differenziato secondo il tipo e il livello di pericolo. In tal modo il numero di comunicati d'allerta ufficiali e notifiche ufficiali di terremoto da diffondere viene tenuto entro limiti ragionevoli.

L'obbligo di diffusione viene fissato al livello 5 per l'allerta valanghe e ai livelli da 3 a 5 per altri tipi di allerta meteorologica. Calcolando da 15 a 25 eventi di maltempo, piene e valanghe all'anno con 6 comunicati d'allerta ciascuno, risultano da 90 ad al massimo 150 comunicati d'allerta da diffondere sull'arco di un anno. In parte questi eventi hanno conseguenze solo a livello regionale e l'allerta deve quindi essere diffusa solo dalle emittenti radiotelevisive locali. A questi si aggiungono ca. 15 temporali locali con ciascuno da 5 a 10 comunicati d'allerta per evento, e ciò porterebbe ad altri 75- 150 comunicati d'allerta che dovrebbero essere diffusi solo dalle emittenti delle zone interessate.

Per i terremoti l'obbligo di diffusione è fissato ai livelli 4 e 5. Quale parte integrante dell'allerta (concerne soprattutto le repliche) o della notifica di terremoto possono essere diffuse anche eventuali raccomandazioni di comportamento.

Capoversi 3 e 5: gli organi specialistici aggiunti al capoverso 1 lettera c sono equiparabili alle autorità citate alle lettere a e b, motivo per cui devono essere aggiunti anche nei capoversi 3 e 5.

Capoverso 4: mentre i comunicati urgenti di polizia devono essere diffusi senza indugio, nel caso dell'allerta ufficiale e delle notifiche ufficiali di terremoto non è sempre imperativo interrompere i programmi. Nell'allerta o nella notifica di terremoto trasmesse alle emittenti e ai fornitori di servizi di telecomunicazione per la diffusione, l'organo specialistico comunica anche quando queste devono essere trasmesse (in base al grado d'urgenza: subito, entro la prossima mezz'ora, ecc.).

Il progetto OWARNA si prefiggeva di migliorare l'informazione all'attenzione della popolazione in caso di pericoli naturali. L'estensione degli obblighi di diffusione contribuisce in modo importante a raggiungere questo obiettivo.

7/7 Ident-Nr./Vers. 10011651652/01 Aktenzeichen 713-94