Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/14: Modifica della legge sulla medicina della procreazione (diagnosi preimpianto) · 76 pagine
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genetiche non sono comunque praticamente mai guaribili in stretto senso causale, talché in questo contesto l’inguaribilità è irrilevante e non può fungere da criterio per distinguere indicazioni legittime da indicazioni inammissibili. Un siffatto criterio sarebbe comunque scorretto anche dal punto di vista materiale. Devono infatti poter essere comprese tra le indicazioni anche le malattie di per sé guaribili o curabili, la cui terapia tuttavia non è opportuna poiché comporterebbe gravami inesigibili.106 D’altronde, lo stralcio nulla toglie alla conformità costituzionale della disposizione, in quanto anche l’articolo 119 capoverso 2 lettera c Cost. menziona unicamente malattie «gravi» e non malattie «inguaribili».
Art. 5a Esame del patrimonio genetico dei gameti o degli embrioni in vitro,
selezione dei gameti e degli embrioni
Il capoverso 1 designa come finora l’articolo 5 capoverso 2 la condizione alla quale è ammissibile l’esame del patrimonio genetico dei gameti e la loro selezione. Nella fattispecie, per motivi sistematici il tenore della regolamentazione è stato adattato lievemente rispetto alla previgente formulazione al seguente capoverso 2. Questa nuova formulazione non comporta conseguenze a livello di contenuto. Oltre a ciò sono state compiute anche due modifiche di contenuto; da un lato lo stralcio della inguaribilità della malattia come requisito in analogia allo stesso stralcio effettuato nell’articolo 5. Dall’altro, è stato aggiunto che il pericolo deve consistere nella trasmissione della predisposizione a contrarre una malattia grave. La descrizione risulta così più corretta. In effetti, con gli esami genetici disciplinati qui e nel successivo capoverso 2, non è possibile diagnosticare malattie manifeste; né i gameti né gli embrioni in vitro sono malati. Il risultato dell’esame può consistere unicamente nella constatazione se sussiste o meno una determinata costituzione genetica che con una certa probabilità porterà in seguito a una malattia.
Il capoverso 2 definisce quindi, in vece dell’attuale divieto, le condizioni di ammissibilità della DPI e costituisce pertanto il nucleo della nuova regolamentazione.
La lettera a contiene la disposizione di base per cui la DPI è ammessa unicamente se non si può evitare altrimenti il pericolo concreto che si annidi nell’utero un embrione con predisposizione a una malattia grave. In seguito all’annidamento di un tale embrione e quindi la successiva nascita di un figlio con predisposizione a una malattia grave, la coppia interessata verrebbe a trovarsi in una situazione di stress insostenibile. A questo proposito non va considerato unicamente lo stress emotivo che potrebbe essere causato da una siffatta genitorialità, ma in particolare occorre tenere presente anche le grandi limitazioni e sollecitazioni che i genitori dovranno affrontare prevalentemente da soli soprattutto durante i primi anni di vita del bambino. Il desiderio dei genitori di evitare possibilmente una tale situazione è di principio riconosciuto come legittimazione per una DPI e l’accettazione dei suoi rischi e svantaggi.
La legge segue quindi in una certa misura il dettame dell’articolo 119 CP107 che depenalizza l’interruzione della gravidanza nel caso in cui la gestante rischia di cadere in un grave stato di angustia in seguito alla gravidanza. Entrambe le disposizioni considerano lo status paragonabile di embrioni e feti che consiste nella
106 Cfr. il parere della NEK–CNE a proposito dell’emofilia; vedi NEK–CNE, Diagnostica preimpianto, parere n. 10/2005, pagg. 49 e 52.
107 RS 311.0