Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/14: Modifica della legge sulla medicina della procreazione (diagnosi preimpianto) · 76 pagine

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La Convenzione sulla bioetica del Consiglio d’Europa99 è il primo strumento internazionale che prevede regole vincolanti per l’applicazione della medicina e per la ricerca biomedica. Durante la sessione primaverile 2008, l’Assemblea federale ne ha approvato la ratifica. Il termine per il referendum è scaduto il 10 luglio 2008.100 Nel capitolo IV, la Convenzione si esprime sul genoma umano: l’articolo 14 vieta l’uso di tecniche di assistenza medica alla procreazione per scegliere il sesso del nascituro, se non allo scopo di evitare una grave malattia ereditaria legata al sesso. Il divieto di praticare la DPI finora vigente è di conseguenza più severo di quanto sancito dalla Convenzione.101 In più, secondo l’articolo 12 di detta Convenzione si può procedere a test predittivi di malattie genetiche solo a fini medici o di ricerca legata alla tutela della salute, e previa appropriata consulenza genetica. Anche in questo punto, le modifiche della LPAM proposte soddisfano i requisiti della Convenzione, da cui non si desumono nuove limitazioni riguardanti altre indicazioni o la procedura.

Il progetto di un protocollo aggiuntivo alla Convenzione sulla bioetica in merito ai test genetici a scopi medici esclude dal suo campo d’applicazione i test genetici sugli embrioni.

La guida del Consiglio d’Europa concernente la sicurezza e la garanzia della qualità di organi, tessuti e cellule riguarda unicamente le attività rilevanti per i trapianti e non è applicabile al campo della medicina della procreazione.

Unione europea

A livello europeo, la gestione delle cellule riproduttive e degli embrioni è disciplinata in modo piuttosto dettagliato, alla stregua di quella dei tessuti e delle cellule. La direttiva 2004/23/CE102 regola la donazione, l’approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule destinati all’applicazione sull’uomo, nonché di prodotti fabbricati derivanti da tali tessuti e cellule. Essa stabilisce norme di qualità e di sicurezza per assicurare un elevato livello di tutela della salute. Le prescrizioni tecniche sono invece riportate nelle direttive 2006/17/CE103 e 2006/86/CE104. Benché le norme si rivolgano in primis alla medicina dei trapianti, il loro campo d’applicazione comprende anche le cellule riproduttive, definite nell’articolo 1 lettera a della direttiva 2006/17/CE come

99Convenzione del 4 aprile 1997 sui diritti dell'uomo e la biomedicina (Convenzione sulla

bioetica).

100FF 20082025.

101Messaggio concernente la Convenzione sulla bioetica, FF 2002245, n. 3.5.4.

102Direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 sulla

definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 102 del 7 aprile 2004, pag. 48).

103 Direttiva 2006/17/CE della Commissione dell’8 febbraio 2006 che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l’approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 38 del 9 febbraio 2006, pag. 38).

104 Direttiva 2006/86/CE della Commissione del 24 ottobre 2006 che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 294 del

25 ottobre 2006, pag. 32).