Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/14: Modifica della legge sulla medicina della procreazione (diagnosi preimpianto) · 76 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 47Fedlex · Rapporto esplicativo
di disposizioni d’esecuzione concernenti il rilascio e la revoca dell’autorizzazione, i doveri dei titolari dell’autorizzazione, nonché la valutazione e la vigilanza.
Ispezioni
Presumibilmente, l’ispezione delle probabili cinque–dieci cliniche per la procreazione assistita che eseguiranno la DPI sarà affidata all’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic).
Invece, l’ispezione dei laboratori che eseguono analisi genetiche nel quadro della DPI non causa un maggior onere all'Amministrazione federale o a Swissmedic, visto che questi laboratori rientrano nel campo di applicazione della LEGU e che il loro controllo è già disciplinato. In questo contesto va prestata attenzione al fatto che saranno pochi i laboratori ad offrire questo esame genetico molto impegnativo e che la maggior parte di essi è accreditata dal Servizio di accreditamento svizzero (SAS), i cui controlli successivi sostituiscono nel settore accreditato le ispezioni periodiche di Swissmedic.
Valutazione dell’applicazione
L’articolo 14a prevede la valutazione degli effetti delle disposizioni concernenti la DPI. Al proposito, si rimanda ai numeri 2.3 (valutazione) e 3.1.1 (Ripercussioni per la Confederazione).
1.9 Interventi parlamentari
Con la revisione della LPAM, può essere tolta dal ruolo la mozione per l’approvazione della diagnostica preimplantatoria (N 16.6.05, Commissione della scienza, dell’educazione e della cultura CN 04.423; S 13.12.05).
2 Parte speciale: Commento ai singoli articoli
2.1 Ammissibilità dei metodi (art. 5 e 5a)
Art. 5 Applicazione dei metodi di procreazione
Questo articolo designa le condizioni alle quali è ammissibile l’applicazione di metodi di procreazione. L’ammissibilità della DPI in vece dell’attuale divieto nel vigente articolo 5 capoverso 3 richiede nell’interesse della comprensibilità e della chiarezza una suddivisione dell’attuale articolo 5 in due articoli 5 e 5a nonché un adeguamento delle rubriche.
L’articolo 5 stabilisce in conformità all’articolo 119 capoverso 2 lettera c Cost. le due finalità per il cui perseguimento può essere applicato un metodo di procreazione. A norma della lettera a si tratta di rimediare alla sterilità di una coppia; a norma della lettera b di evitare il pericolo di trasmettere una malattia grave. L’unica modifica rilevante a livello di contenuto consiste nel fatto che la nuova norma rinuncia all'esigenza che la grave malattia genetica sia «inguaribile». Le malattie