Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/14: Modifica della legge sulla medicina della procreazione (diagnosi preimpianto) · 76 pagine

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partecipazione di principio alla dignità umana e quindi nella loro sottrazione a una disponibilità arbitraria, pur ammettendo la ponderazione contro interessi vitali concorrenti in determinate situazioni dilemmatiche. Parallelamente questo orientamento in funzione del disciplinamento relativo all’interruzione della gravidanza e quindi degli interessi dei genitori evita qualsiasi enunciato concernente la qualità della vita del futuro bambino e quindi il valore della sua vita.

Il pericolo dal quale vanno protetti i genitori è indicato dalla normativa nel fatto che un embrione con predisposizione a una malattia grave si annidi nell’utero. È così designato in modo preciso e corretto lo scopo del metodo di procreazione in questo caso, ossia di intervenire nel processo di procreazione dopo la fecondazione dell’oocita, vale a dire la formazione dell’embrione, ma prima dell’inizio della gravidanza in modo da impedire l’ulteriore sviluppo di un embrione geneticamente predisposto a una malattia. Questo a differenza di quanto avviene con i metodi con esame del patrimonio genetico dei gameti, che consistono nell’impedire già la formazione di un embrione predisposto a malattia. Oltre a ciò, tramite questa designazione del pericolo come ‹annidamento di un embrione con predisposizione a una malattia grave› è allo stesso tempo espresso e riconosciuto che la possibilità di una ‹gravidanza in prova›, ossia della generazione naturale con successivo esame prenatale ed eventuale seguente interruzione della gravidanza non costituisce un’alternativa ragionevolmente esigibile, così come non lo è d’altronde, parimenti all’applicazione di metodi di procreazione come rimedio alla sterilità, la rinuncia a un figlio carnale.

Inoltre, la lettera a implica altresì che la situazione insostenibile per i genitori dev’essere determinata da una «malattia», per la quale è predisposto l’embrione che si annida. Quest’esigenza presuppone in primo luogo che l’applicazione della DPI dev’essere innanzitutto in relazione con una malattia da evitare. Di conseguenza, sono vietate tutte le possibilità di applicazione che non presentano una relazione comprovata con una malattia genetica del figlio da generare, segnatamente per la selezione di un donatore di tessuti adatto, per la selezione del sesso senza relazione con una patologia o per la selezione positiva di un’anomalia (cfr. n. 1.2.4.4–1.2.4.6).

Oltre a ciò, la lettera a stabilisce che la temuta malattia dev’essere «grave». Lievi pregiudizi della salute non possono essere causa di una situazione insostenibile di stress e quindi nemmeno giustificare la messa in pericolo e la selezione di embrioni nel quadro di una DPI.

Evidentemente la valutazione generale del grado di gravità di una malattia non è semplice. La malattia di un figlio può essere vissuta e valutata in modo assai diverso da genitori diversi. Affinché questo criterio possa adempiere la sua funzione nel quadro della normativa, ossia rendere suscettibile di riconoscimento la valutazione del disagio dei genitori, occorrono pertanto per la determinazione del contenuto del concetto di «malattia grave» parametri concreti che in base all’opinione corrente, basata sulla vita pratica, possono determinare una grave malattia del figlio e quindi un gravame insostenibile per i genitori dal punto di vista emotivo, fisico, temporale o di altra natura. Tra questi figurano per esempio:

- riduzione dell’aspettativa di vita a meno di 50 anni;

- dolori, se sono resistenti alle terapie e non consentono una normale vita quotidiana;