Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/14: Modifica della legge sulla medicina della procreazione (diagnosi preimpianto) · 76 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 52Fedlex · Rapporto esplicativo

così però vincolata a criteri medici; altri criteri, ad esempio economici, non possono entrare in linea di conto.

Lettera d: la DPI è effettuata nell’interesse dei potenziali genitori (cfr. n. 1.3.3); spetta quindi a loro indicare al medico che alle condizioni date, ossia soprattutto in considerazione della loro disposizione genetica, ma anche tenendo conto delle loro condizioni di vita generali, l’auspicata genitorialità comporterebbe un carico eccessivo. La disposizione si prefigge pertanto lo scopo di indurre la coppia, dopo un’approfondita consulenza, a prendere una decisione ponderata e responsabile confermandola per scritto al medico.

Nel complesso, la presente normativa consente quindi la DPI solo a condizioni rigorosamente definite che per quanto possibile non ammettono una zona grigia di indicazioni indefinite. Essa prosegue sulla via già tracciata con il disciplinamento dell’interruzione della gravidanza quale pratica socialmente accettata e applica questi principi al trattamento degli embrioni in vitro, senza però cancellare le differenze tra le due situazioni. Allo stesso tempo provvede alla massima protezione possibile degli embrioni, di singoli e della società dalla manipolazione eugenetica.

2.2 Consenso, consulenza e protezione dei dati (art. 5b– 6b)

Art. 5b Consenso della coppia

L’articolo 5b stabilisce che i metodi di procreazione possono essere applicati soltanto se la coppia interessata vi acconsente. Per motivi sistematici ora questa disposizione è collocata in questa posizione, prima delle disposizioni concernenti l’informazione e la consulenza, in vece del previgente articolo 7, abrogato. Di conseguenza, nel capoverso 1 va cancellata la parola «nuovamente» in relazione al tempo di riflessione, poiché tale termine è ora specificato nel seguente articolo 6. Per evidenziare la relazione con l’articolo 6 viene aggiunto un rimando pratico tra parentesi.

La nuova formulazione aggiunge che il consenso può essere dato soltanto «dopo una sufficiente informazione e consulenza», dove sufficiente intende che sono messe a disposizione tutte le informazioni occorrenti per permettere alla coppia interessata di adottare una decisione valida. Con questa aggiunta, il disciplinamento della consulenza per i metodi di procreazione è ravvicinato a quello degli esami genetici (art. 5 e 18 LEGU). Inoltre, il capoverso 1 adotta così la terminologia affermatasi anche in altri nuovi atti legislativi del diritto in materia di sanità (LCel, avamprogetto legge sulla ricerca sull’uomo).

La disposizione è inoltre completata dal capoverso 4 contenente l’obbligo di avvertire la coppia prima di passare a una nuova fase del trattamento in merito al proprio diritto di autodeterminazione. Il trattamento implica una sequenza di singole fasi procedurali separate. Affinché il diritto di autodeterminazione della coppia sia in ogni momento salvaguardato, per ogni fase ne dev’essere esplicitamente richiesto il consenso. Anche questa aggiunta costituisce un allineamento al disciplinamento della consulenza negli esami genetici (art. 15 cpv. 1 LEGU).