Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/14: Modifica della legge sulla medicina della procreazione (diagnosi preimpianto) · 76 pagine

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l’efficacia della regolamentazione d’esecuzione adottata e di elaborare, se del caso, proposte di ottimizzazione.

Il capoverso 3 conferisce all’autorità incaricata di realizzare la valutazione il diritto di chiedere ai titolari delle autorizzazioni la consegna in forma anonima dei dati necessari alla valutazione. Il capoverso 3 è necessario perché l’articolo 170 Cost. di per sé non offre una base sufficiente in tal senso. Per la valutazione non occorrono inferenze su determinate persone. È quindi sufficiente la divulgazione in forma anonima dei dati corrispondenti.

Capoverso 4: per assicurare il coordinamento a livello di Consiglio federale è necessario che il Dipartimento responsabile presenti al Consiglio federale un rapporto sulla valutazione eseguita. In tal modo, il Consiglio federale può adempiere i suoi doveri in relazione alla verifica dell’efficacia nei confronti del legislativo e le eventuali attività di valutazione da parte di organi legislativi ottengono una base materiale. La limitazione del termine per il primo rapporto a cinque anni appare giustificata alla luce della rapida evoluzione nel campo della biomedicina.

Anche per la valutazione potranno essere necessarie disposizioni d’esecuzione a livello di ordinanza. Il capoverso 5 conferisce al Consiglio federale la corrispondente competenza.

Art. 14b Promozione della ricerca

La DPI è applicata solo dall’inizio degli anni Novanta, motivo per cui non possono ancora essere disponibili dati a lungo termine su eventuali effetti collaterali del metodo. È nondimeno evidente che una tecnologia che interviene in modo così gravoso nella formazione della vita umana necessita di sorveglianza e controllo medico. In questo senso, la NEK–CNE chiede che vengano valutate scientificamente le conseguenze a lungo termine in bambini nati dopo una DPI.114 Allo stesso modo un rapporto scientifico di recente pubblicazione all’attenzione della Commissione europea sulla prassi della DPI nei Paesi dell’UE ha identificato come un serio problema la mancanza di trattamento successivo, segnatamente nel senso di un ‹long-term follow-up›, e la sua valutazione a livello internazionale.115

Ai sensi dell’articolo 9 capoverso 3 lettera e della OOrg-DFI, tra i compiti dell’UFSP rientra il controllo delle ripercussioni di misure legislative sulla salute, e la lettera b del medesimo capoverso gli attribuisce il diritto di indirizzare la ricerca in materia di sanità. Il capoverso 1 consente perciò all’UFSP di commissionare o sostenere progetti di ricerca sulle conseguenze della DPI. In particolare vanno studiate le conseguenze della DPI sullo sviluppo dei figli che ne sono nati al fine di individuare precocemente i danni successivi discussi dalla ricerca (cfr. nota 21). Gli offerenti di DPI devono tener conto delle risultanze della valutazione in sede di consulenza delle coppie interessate.

In analogia alla valutazione di cui all’articolo 14a capoverso 3, il capoverso 2 prevede che i ricercatori abbiano accesso ai dati rilevanti in possesso dei titolari delle autorizzazioni. Come per la valutazione, anche per la ricerca sono sufficienti i dati in forma anonima.

114 NEK–CNE, Diagnostica preimpianto, parere n. 10/2005, pag. 52.

115 Rapporto «Preimplantation Genetic Diagnosis in Europe» della Commissione europea, 2007 (www.jrc.ec.europa.eu, maggio 2008), pag. 78.