Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/14: Modifica della legge sulla medicina della procreazione (diagnosi preimpianto) · 76 pagine
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Art. 14a Valutazione
Il capoverso 1 disciplina la valutazione della normativa concernente la DPI. Esso si basa sull’articolo 170 Cost., il quale postula che i provvedimenti della Confederazione siano verificati in relazione alla loro efficacia. Con la verifica dell’efficacia o la valutazione si intende determinare scientificamente se e in che misura i provvedimenti adottati soddisfano le attese in loro riposte e raggiungono gli obiettivi perseguiti e definiti. Si tratta segnatamente di designare i punti forti e i punti deboli della regolamentazione, di valutarne gli effetti e di formulare raccomandazioni per un’ottimizzazione. Tali prestazioni di valutazione possono essere fornite dalla Divisione dell’UFSP incaricata dell’esecuzione, da un servizio specializzato interno all’Ufficio o da terzi.
Il capoverso 2 menziona gli aspetti centrali che vanno obbligatoriamente inclusi nella valutazione; altri aspetti non sono tuttavia esclusi.
Lettera a: uno dei principali obiettivi della regolamentazione risiede nell’evitare la selezione di embrioni in vitro secondo criteri contrari al diritto. Oltre a evidenti violazioni si teme in particolare un’estensione graduale e inavvertita del disciplinamento delle indicazioni (art. 5a cpv. 2). La valutazione ha quindi lo scopo di evidenziare se la normativa adottata impedisce effettivamente una siffatta estensione. In aggiunta all’obbligo di notifica dei singoli metodi DPI comprese le relative indicazioni sull’adempimento delle condizioni di ammissibilità si intende in questo modo individuare i casi che non corrispondono ai requisiti di legge nonché in particolare le tendenze indesiderate nelle indicazioni al fine di poter avviare le necessarie misure correttive. Allo stesso tempo, tramite le condizioni di ammissibilità stabilite, devono effettivamente poter beneficiare della DPI tutte quelle coppie che altrimenti verrebbero a trovarsi in una situazione insostenibile. Si tratterà pertanto di verificare se la prassi dei centri DPI che sarà sviluppata in base all’articolo 5a capoverso 2 corrisponderà alle condizioni di ammissibilità stabilite dal legislatore.
La lettera b esige un monitoraggio generale dell’effettiva prassi DPI nei centri e nei laboratori. Ciò comprende tra l’altro il rilevamento del numero delle coppie trattate e dei metodi applicati, dei loro risultati, di eventuali problemi e difficoltà. In tal modo la regolamentazione assicura la disponibilità delle necessarie informazioni di base per tutte le successive tappe della valutazione.
La lettera c postula una valutazione delle conseguenze della normativa sulla società. Tali conseguenze concernono in particolare la situazione delle persone ammalate o disabili, per le quali si teme un effetto discriminante in seguito all’effettiva o presunta evitabilità della loro patologia tramite la DPI. Inoltre sussiste a questo proposito anche la preoccupazione che in virtù della disponibilità della DPI le coppie interessate potrebbero ritenersi esposte a una pressione che limita la loro libertà di decisione per un figlio disabile. Per questo motivo la NEK–CNE raccomanda di studiare scientificamente gli effetti sociali e psicologici dell’ammissione della DPI.113 Questi timori vanno considerati seriamente e la legge dev’essere pertanto valutata anche in relazione a siffatte ripercussioni indirette.
La lettera d prevede la valutazione delle procedure applicate nell’Amministrazione nell’ambito dell’esecuzione e della vigilanza. Lo scopo è di verificare l’efficienza e
113 NEK–CNE, Diagnostica preimpianto, parere n. 10/2005, pag. 52.