Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/14: Modifica della legge sulla medicina della procreazione (diagnosi preimpianto) · 76 pagine
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2.4 Disposizioni penali (art. 33, 34, 37, 38)
Art. 33 Esame del patrimonio genetico e selezione di gameti o di embrioni
in vitro
Questo articolo viene ora formulato come norma di rimando con riferimento al nuovo articolo 5a. Come finora, esso pone al centro le attività nell’ambito dei metodi di FIV che, quali forme ripudiate di eugenetica, costituiscono chiari abusi della medicina della riproduzione.
Non cambia la sanzione prevista per l’esame non autorizzato del patrimonio genetico di gameti e la loro selezione. Secondo l’articolo 5a capoverso 1, esso è ammissibile soltanto se sussiste il pericolo di trasmettere la predisposizione a una malattia grave. Gli interventi senza alcuna relazione con una malattia grave, in base a un semplice sospetto o per la prevenzione generale («screening») sono vietati e, in base all’articolo 33, anche in futuro soggetti a sanzione penale.
Nella nuova versione, l’articolo 33 sanziona anche l’esecuzione di una DPI se essa avviene senza che siano adempiute le condizioni di cui all’articolo 5a capoverso 2. Di conseguenza, una DPI non può essere eseguita se:
- il pericolo che si annidi un embrione con predisposizione a una malattia grave può essere altrimenti evitato;
- non si tratta di una malattia grave ai sensi della legge (cfr. n 2.1, art. 5 cpv. 2 lett. a);
- la coppia interessata non fa valere l’insostenibilità di questo pericolo;
- non è probabile che la malattia da diagnosticare si manifesti prima del 50° anno d’età (cfr. n. 2.1, art. 5 cpv. 2 lett. b): ciò è il caso, da un lato, quando nella coppia non esiste una predisposizione nota e identificata alla trasmissione di una malattia grave ai discendenti. D’altro canto, ciò vale anche nel caso di malattie che si manifestano nel fenotipo con una probabilità inferiore al 25 per cento o insorgono solo dopo il 50° anno di età. È quindi vietata l’esecuzione di una DPI per impedire una malattia di eziologia multifattoriale o un’anomalia spontanea dei cromosomi;
- sono disponibili possibilità terapeutiche efficaci e appropriate.
L’esecuzione di una DPI è punibile se è adempiuto uno di questi punti. È altresì punibile, quindi, anche l’esecuzione di una DPI senza riferimento a una malattia (per esempio per la determinazione del sesso), per aumentare il tasso di successo della fecondazione artificiale, per l’applicazione in coppie feconde in età avanzata, per la selezione di embrioni immunocompatibili o per la selezione positiva di un’anomalia di origine genetica (cfr. n. 1.2.4.2–1.2.4.6).
Le violazioni di questa norma sono considerate un delitto e punite con la detenzione o con la multa.
L’Ufficio federale di giustizia procederà a modifiche relative all’entità della pena nel quadro dell’adeguamento del diritto penale accessorio alla revisione della parte generale del CP.