Rapporto sui risultati
Consultazione 2008/15: Revisione ordinaria della legge sugli agenti terapeutici (2a tappa) · 105 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 8Fedlex · Rapporto sui risultati
nonché SAMW, kf e H+ respingono invece questa distinzione. In particolare i rappresentanti dell’industria farmaceutica nonché PLR e kf vi intravedono una contraddizione con il divieto d’inganno di cui all’articolo 1 LATer. Alcune associazioni della medicina complementare e
alternativa e l’industria farmaceutica nonché BS, PLR, ECON, SVB Belegärzte, kf e USAM
auspicano che per la definizione di «medicamenti» si tenga conto della regolamentazione CE (direttiva 2001/83/CE).
Sono pervenuti vari pareri anche sulla definizione di «nuovo principio attivo». AI, AR, IG-AppDrog e ReAG fanno notare che i principi attivi della medicina complementare non devono essere considerati nuovi principi attivi nel senso di NCE (new chemical entities). Alcune associazioni agricole e veterinarie criticano la disposizione secondo cui i principi attivi omologati unicamente come componenti di medicamenti per uso umano sono considerati nuovi principi attivi di medicamenti per uso veterinario (e viceversa). In questo modo si gonfiano inutilmente i costi. Anche SG e UDC auspicano l’esame di un’omologazione semplificata per tali
principi attivi. Le associazioni della medicina complementare e alternativa e USAM
vorrebbero altre definizioni, come ad esempio l’introduzione del concetto di «medicamenti tradizionali» o una nuova definizione di «principi attivi noti».
La regolamentazione dell’omologazione sulla base di una notifica è respinta per motivi di sicurezza dei medicamenti e per il pericolo di arbitrarietà, in particolare dall’industria
farmaceutica. Le associazioni della medicina complementare e alternativa nonché USAM
chiedono indicazioni chiare che consentano di notificare medicamenti complementari e fitoterapeutici senza indicazione.
Alcune associazioni della medicina complementare e alternativa, rappresentanti
dell’industria farmaceutica nonché AR e SAMW suggeriscono di ripensare l’omologazione a tempo indeterminato dei medicamenti soggetti all’obbligo di notifica rispetto ai cinque anni per i medicamenti omologati con la procedura ordinaria. I rappresentanti dell’industria farmaceutica chiedono di fissare a cinque anni la durata dell’omologazione per tutti i medicamenti, indipendentemente dal genere di omologazione, e le associazioni della medicina complementare e alternativa auspicano un rinnovo dell’omologazione solo in caso di modifica sostanziale delle condizioni di omologazione.
In merito alle proposte di regolamentazione transitoria per i medicamenti omologati sotto il diritto cantonale anteriore, i partecipanti si suddividono in tre gruppi. In particolare le associazioni dei
droghieri e le associazioni della medicina complementare e alternativa nonché Interpharma
e UDC respingono entrambe le varianti proposte. Numerosi partecipanti (in particolare la
maggioranza dei Cantoni, l’industria farmaceutica, le associazioni dei farmacisti, alcuni
partiti e Santésuisse ) approvano l’omologazione provvisoria e la valutazione definitiva da parte dell’Istituto (variante B). Il ritrasferimento della competenza per le omologazioni ai sensi del diritto cantonale anteriore ai Cantoni (variante A) è sostenuto da AR, AI, LU, PPD, VKS, ReAG, IG-
AppDrog e Kantonstierarzt GL.
3.2.2 Dispensazione di medicamenti
Situazione iniziale / breve descrizione del contenuto della regolamentazione
Il Parlamento ritiene che le disposizioni della legge sugli agenti terapeutici in vigore attualmente complichino inutilmente l’automedicazione. La mozione «Nuovo disciplinamento dell’automedicazione» (CSSS-N 07.3290) chiede un accesso agevolato ai medicamenti non problematici e la riduzione delle consultazioni mediche inutili. L’attuazione di questa mozione
- 8 -