Rapporto sui risultati

Consultazione 2008/15: Revisione ordinaria della legge sugli agenti terapeutici (2a tappa) · 105 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 88Fedlex · Rapporto sui risultati

TG, GalloSuisse, SBauerV, SGP e SOBV approvano questa modifica definendola un contributo sensato e atto a ridurre i costi.

Art. 62a (nuovo) Trattamento di dati personali

SPO approva la nuova regolamentazione, che disciplina in una legge formale il trattamento di dati personali degni di particolare protezione. In merito a questi dati chiede sostanzialmente l’anonimizzazione e la codifica per evitare che dati vulnerabili possano essere facilmente trasmessi a terzi. APA rileva inoltre che la raccolta e il trattamento di dati personali devono avvenire a condizioni restrittive e in base ai criteri della necessità e dell’utilità.

Art. 63 cpv. 3 (nuovo)

Per APA, questa disposizione non è necessaria per forza. TG è contrario a causa della formulazione ampia e propone di modificarla in modo da consentire la comunicazione di dati a condizione che l’autorità di esecuzione ne abbia bisogno per adempiere la propria funzione protettiva di polizia sanitaria e che i dati non possano essere acquisiti in altro modo.

bis bis Art. 64 rubrica, cpv. 3, cpv. 4 frase introduttiva e lett. a (nuova), cpv. 4 (nuovo) e 5 Comunicazione di dati all’estero e assistenza amministrativa internazionale

APA rileva che i dati personali nonché aziendali sensibili possano essere trasmessi a terzi all’estero solo con il consenso della persona o dell’impresa in questione.

Art. 66 cpv. 1, cpv. 2 frase introduttiva e cpv. 3-6 (nuovi)

AG, AR, BE, FR, GE, JU, NE, OW, SZ, VD e KAV approvano le misure proposte trattandosi di strumenti operativi necessari per l’autorità di vigilanza. BE rimanda alla loro importanza per l’esecuzione a livello cantonale.

DvKom considera problematici i nuovi provvedimenti d’inchiesta, in particolare l’introduzione di un «agente provocatore». Questo provvedimento deve poter essere utilizzato solo in casi eccezionali e in presenza di un sospetto «qualificato», dopo che tutti gli altri provvedimenti meno incisivi sono già stati attuati o sono considerati inutili. pharmaSuisse respinge su tutta la linea l’introduzione di un «agente provocatore» ricordando i principi dello Stato di diritto. SGCI, GRIP e ASSGP ritengono che tali atti d’inchiesta debbano essere disciplinati tutt’al più nella legge federale del 20 giugno 2003 sull’inchiesta mascherata.

Per NVS, oggi sono già disponibili sufficienti misure di perseguimento. Qui non hanno senso nuove misure, utilizzate di norma in caso di identificazione di reati gravi e sotto la sorveglianza di un giudice. La disposizione va quindi soppressa senza sostituzione.

APA dubita della necessità di una regolamentazione così dettagliata, dal momento che di norma in una legge federale le disposizioni devono essere generali e astratte.

bis Art. 84 cpv. 1 (nuovo)

ASSGP, GRIP, SGCI, USAM e VLSS sono contrari alla disposizione poiché viola principi procedurali fondamentali. La segretezza dei nomi impedirebbe la verifica dei conflitti d’interesse o

- 88 -