Rapporto sui risultati

Consultazione 2008/15: Revisione ordinaria della legge sugli agenti terapeutici (2a tappa) · 105 pagine

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malattie rare. Interpharma e ASSGP aggiungono che l’industria farmaceutica potrà avvalersi di questa disposizione solo raramente. Nella maggior parte dei casi si applicherà il nuovo articolo 140n LBI.

Art. 12 Omologazione di medicamenti essenzialmente analoghi

Per ASSGP, SGCI, GRIP e Intergenerika, per chiarezza bisognerebbe precisare nel testo della legge che in caso di immissione in commercio di un generico omologato, a cui si contrappone ancora un diritto brevettuale il termine dovrebbe iniziare a decorrere solo alla scadenza della protezione del brevetto.

bis Art. 16a cpv. 1 (nuovo) (non sottoposto a consultazione)

ASSGP, SGCI, GRIP e Intergenerika sottolineano che le omologazioni per l’esportazione dovrebbero essere eccettuate dal campo d’applicazione dell’articolo 16a e chiedono

bis

l’introduzione di un nuovo capoverso 1 (nuovo), che stabilisca inoltre espressamente che il termine (cpv. 1 lett. a e b) per i generici inizia a decorrere solo alla scadenza del brevetto del preparato originale.

Art. 18 cpv. 1 periodo introduttivo

SGCI e ASSGP chiedono che sia lasciato il termine «gewerbsmässig», dal momento che quest’ultimo rappresenta un concetto collaudato e comprensibile nella prassi giuridica, la cui modifica non farebbe che rendere più incerto il diritto. Oltretutto nelle disposizioni penali della LATer è giustamente lasciato invariato (concerne solo il testo tedesco).

Titolo prima dell’art. 23 JU, SG, KAV, pharmaSuisse, Apotheken LU, Apotheken SG/A, Apotheken SZ, Pharmacies

FR, Pharmacies VS e GSASA raccomandano di utilizzare nel testo francese il termine «administration» invece di «utilisation».

Art. 40 cpv. 1

H+ e APA dubitano dell’utilità materiale di questo ravvicinamento al diritto europeo.

Art. 42 bis Cpv. 1 (nuovo) (non sottoposto a consultazione)

Per pharmaSuisse e USAM, oltre ai veterinari anche i farmacisti dovrebbero poter destinare ad altre utilizzazioni medicamenti quando per il trattamento di una malattia non è omologato nessun medicamento per uso veterinario. I farmacisti dispongono certamente delle competenze necessarie, che devono essere ancorate nella legge. Sarà così possibile garantire un approvvigionamento sufficiente in medicamenti per uso veterinario specifici.

Cpv. 3

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