Rapporto sui risultati
Consultazione 2008/17: Legge federale sulla prevenzione e la promozione della salute (legge sulla prevenzione) e legge federale sull'Istituto svizzero per la prevenzione e la promozione della salute · 79 pagine
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Legge sulla prevenzione – Risultati della procedura di consultazione
Sintesi
Il 25 giugno 2008 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione relativa agli avamprogetti della legge federale sulla prevenzione e sulla promozione della salute (legge sulla prevenzione) e della legge federale sull’Istituto svizzero per la prevenzione e per la promozione della salute. La procedura si è conclusa il 31 ottobre 2008.
Alla consultazione sono stati invitati a partecipare 210 enti e associazioni (Cantoni, partiti politici, associazioni nazionali e settoriali dell’economia, organizzazioni attive nella prevenzione e nel settore della salute, associazioni professionali e di categoria, assicuratori e istituzioni del settore sanitario,
università e istituti di ricerca nonché altre organizzazioni).
150 dei 210 destinatari invitati a pronunciarsi hanno trasmesso il proprio parere all’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) entro la scadenza prevista. Hanno risposto tutti i 26 Cantoni, 8 partiti e 116 altre organizzazioni e istituzioni. Sono inoltre pervenuti 85 pareri di organizzazioni e privati non invitati a partecipare.
Legge federale sulla prevenzione e sulla promozione della salute
Quasi tre quarti dei partecipanti alla consultazione (173 su 221), tra cui la maggioranza dei Cantoni (19 su 26) e 5 partiti (CSP, EVP, FDP, GPS, SP), approvano la proposta del Consiglio federale di dotare il settore della prevenzione e della promozione della salute di una solida base giuridica. In particolare si apprezza il fatto che la legge miri a colmare le lacune legislative nel settore della prevenzione delle malattie non trasmissibili e mentali, a migliorare la gestione strategica e il coordinamento con strumenti ad hoc e a ottimizzare i rapporti sulla salute. Altri aspetti particolarmente ben accolti sono le misure di sostegno previste dalla Confederazione come pure l’armonizzazione e l’organizzazione più sistematica del rilevamento dei dati.
In 21 pareri espressi da 5 Cantoni (AG, AR, GR, TI, ZG), il CVP e 7 associazioni economiche (tra cui Economiesuisse) si formulano grosse riserve sull’avamprogetto e se ne chiede una rielaborazione sostanziale. In linea di massima, però, approvano il fatto che la Confederazione emani una nuova base giuridica in materia di prevenzione e promozione della salute. Le lacune segnalate riguardano principalmente il finanziamento, la delega vincolante di compiti ai Cantoni, l’insufficiente esplicitazione nella legge del diritto del Parlamento di essere consultato, come anche l’insufficiente coinvolgimento degli ambienti economici. Si fa inoltre valere che il progetto non è sufficientemente orientato agli obiettivi e lascia un eccessivo margine di interpretazione. Occorrerebbe infine precisare l’oggetto della normativa e la ripartizione dei compiti tra gli organi responsabili della sua applicazione.
28 partecipanti, tra cui 2 Cantoni (AI, GL), 2 partiti (SVP, EDU) e 23 associazioni economiche (tra cui l’Unione svizzera degli imprenditori e l’Unione svizzera delle arti e mestieri), respingono
l’avamprogetto. Se da un lato i Cantoni di AI e GL non considerano necessaria una normativa federale poiché ritengono che vi sia un potenziale di ottimizzazione a livello cantonale, dall’altro l’SVP e le associazioni economiche sono contrarie alla promulgazione di una legge sulla prevenzione, in quanto superflua e sproporzionata.
I sostenitori dell’avamprogetto criticano i seguenti aspetti:
– Promozione della salute: due Cantoni e 17 altri partecipanti ritengono che la nuova legge non dia
sufficiente risalto all’importanza della promozione della salute. In 34 pareri si deplora il fatto che l’avamprogetto non tenga sufficientemente conto della prevenzione strutturale.
– Diagnosi precoce: cinque Cantoni, il CSP e 12 organizzazioni considerano che la diagnosi precoce
debba rientrare nel campo di applicazione della legge solo se vengono messi a disposizione i mezzi finanziari necessari. Sei Cantoni e sei altri partecipanti sono contrari al fatto che vi sia confusione tra i compiti dell’assicurazione malattia e quelli dei servizi sanitari pubblici e concludono che la diagnosi precoce va disciplinata unicamente dalla legge sull’assicurazione malattie.