Accordo quadro
Consultazione 2008/22: Accordo quadro tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sulla cooperazione in materia di rilascio del visto, di entrata e di soggiorno nonché sulla di cooperazione di polizia nell'area di confine · 7 pagine
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5. Scambio di note del 1°/8 febbraio 200011 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein relativo alla parità di trattamento nei settori dell’accesso alla professione di fiduciario e della promozione della costruzione di abitazioni;
6. Scambio di note del 30 maggio 200312 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Principato del Liechtenstein sull’applicazione del Protocollo concernente la libera circolazione delle persone firmato nell’ambito dell’Accordo di emendamento della Convenzione AELS;
7. Secondo Scambio di note del 21 dicembre 200413 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Principato del Liechtenstein sull’applicazione del Protocollo concernente la libera circolazione delle persone firmato nell’ambito dell’Accordo di emendamento della Convenzione AELS.
Art. 20 Riserva di altri impegni derivanti da trattati internazionali
Sono fatti salvi gli impegni derivanti dai trattati internazionali stipulati dalle Parti contraenti con altri Stati, segnatamente:
a. l'Accordo del 2 maggio 1992 sullo spazio economico europeo («Accordo SEE»);
b. l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone («ALC»).
Art. 21 Durata di validità e denuncia
1 Il presente accordo quadro è concluso a tempo indeterminato.
2 Ciascuna Parte contraente può denunciare il presente accordo quadro per la fine di un anno civile con preavviso di dodici mesi. In caso di denuncia dell'accordo quadro, decadono contemporaneamente anche gli accordi di cui all'articolo 2.
3 La fine della corrispondente associazione a Schengen comporta l’adeguamento del presente accordo quadro.
4 L'eventuale denuncia degli accordi di cui all'articolo 2 non tange la validità del presente accordo quadro. In tal caso le Parti contraenti convengono, all’occorrenza, quanto prima un nuovo accordo.
Art. 22 Entrata in vigore
1Il presente accordo quadro entra in vigore, una volta espletate le procedure nazionali di approvazione, contemporaneamente all'entrata in vigore della normativa di Schengen per ambo le Parti contraenti.
2 Dopo l'entrata in vigore della normativa di Schengen per la Svizzera, si applicano temporaneamente gli articoli 13, 14, 16, 17 capoversi 1 e 2 nonché l'articolo 18.
In fede di che, i plenipotenziari hanno firmato il presente accordo quadro.
Fatto a X, in due esemplari in lingua tedesca, il XX.XX.2008.
11 LGBl. 2001 Nr. 89