Accordo quadro

Consultazione 2008/22: Accordo quadro tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sulla cooperazione in materia di rilascio del visto, di entrata e di soggiorno nonché sulla di cooperazione di polizia nell'area di confine · 7 pagine

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a. l'ammissione di cittadini svizzeri nel Liechtenstein;

b. l'ammissione e la mutua agevolazione della prestazione di servizi transfrontalieri.

Sezione quarta: Cooperazione di polizia nell’area di confine

Art. 13 Principio

1 Conformemente alla presente sezione, il Liechtenstein attribuisce all'Amministrazione federale delle dogane, competente per il suo territorio in virtù dell'accordo doganale, le mansioni e i poteri di polizia alla frontiera interna tra il Liechtenstein e l'Austria e nell’area di confine.

2 È considerata area di confine la striscia di terreno che fiancheggia la frontiera doganale. Questa comprende, nel fondovalle, il territorio dei Comuni confinanti con l'Austria (Mauren, Schellenberg, Ruggell) nonché la linea ferroviaria che attraversa il territorio del Liechtenstein.

3 Le mansioni e le competenze delle autorità di polizia del Liechtenstein sull'insieme del loro territorio nazionale restano intatte.

Art. 14 Competenze e provvedimenti di polizia

1 Fino al trasferimento, per quanto possibile tempestivo, del caso alle autorità del Liechtenstein, le mansioni e le competenze dell'Amministrazione federale delle dogane si limitano alle misure di polizia indifferibili (prevenzione delle minacce, competenze in materia di ricerca, di accertamento, di fermo e di sicurezza). In casi semplici può essere delegata anche la competenza d'indagine e la competenza per la decisione finale, purché non sia necessario un rapporto giudiziario.

2 Il capoverso 1 si applica anche in presenza di un sospetto sorto in occasione del controllo doganale alla frontiera interna tra il Liechtenstein e l'Austria.

3 Nelle regioni di montagna, l'Amministrazione federale delle dogane può effettuare i necessari accertamenti per valutare la situazione in un'ottica di polizia e allestire i rapporti del caso. Agli interventi di polizia di carattere preventivo effettuati al di fuori dell’area di confine con l'Austria si applica il capoverso 4.

4 Le autorità di polizia del Liechtenstein e il Corpo delle guardie di confine svizzero svolgono inoltre controlli comuni dentro e fuori l’area di confine, sotto la responsabilità della polizia nazionale del Liechtenstein.

5 I controlli comuni sono eseguiti in funzione della situazione e delle risorse disponibili. In tale contesto è tenuto conto degli interessi della Svizzera.

Art. 15 Ripristino temporaneo dei controlli di confine

1 Se una Parte contraente intende ripristinare temporaneamente i controlli nazionali alla frontiera interna secondo le pertinenti disposizioni dell'acquis di Schengen, ne informa tempestivamente l'altra Parte contraente. Considerata la zona doganale comune, i controlli alla frontiera interna comune vanno per quanto possibile evitati.

2 Le Parti contraenti si sostengono mutuamente nello svolgimento dei controlli alla frontiera.

3 Se la Svizzera ripristina temporaneamente i controlli alla frontiera, le autorità svizzere competenti in base all'accordo doganale controllano la frontiera interna tra il Liechtenstein e l'Austria conformemente agli articoli 13 e 14.

Art. 16 Dettagli

I dettagli in materia di cooperazione di polizia nell’area di confine sono stabiliti in un accordo secondo l'articolo 2; è disciplinata in particolare: