Accordo quadro

Consultazione 2008/22: Accordo quadro tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sulla cooperazione in materia di rilascio del visto, di entrata e di soggiorno nonché sulla di cooperazione di polizia nell'area di confine · 7 pagine

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Sezione prima: Disposizioni generali Art. 1 Obiettivo e campo d'applicazione

Il presente accordo quadro disciplina la cooperazione delle Parti contraenti in materia di rilascio del visto, di entrata e di soggiorno nonché di cooperazione di polizia nell’area di confine, tenuto conto dell’associazione delle Parti contraenti all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen6.

Art. 2 Accordi

Il presente accordo quadro è completato, all’occorrenza, da accordi d'esecuzione.

Sezione seconda: Rilascio del visto e entrata Art. 3 Rilascio del visto

1 Su incarico e in rappresentanza del Liechtenstein, la Svizzera rilascia:

a. i visti Schengen secondo le pertinenti disposizioni dell'acquis di Schengen; e

b. i visti nazionali secondo le pertinenti disposizioni vigenti nel Liechtenstein.

2 Le autorità del Liechtenstein decidono d'intesa con le autorità svizzere in merito al rilascio o al rifiuto del visto.

3 Gli emolumenti per i visti sono riscossi dalle autorità svizzere.

4 I ricorsi contro il rifiuto del visto Schengen secondo il capoverso 1 lettera a competono alle autorità svizzere, quelli contro il rifiuto del visto nazionale del Liechtenstein secondo il capoverso 1 lettera b alle autorità del Liechtenstein.

Art. 4 Rappresentanza

La Parte contraente che intende farsi rappresentare da un altro Stato in applicazione delle pertinenti disposizioni della normativa di Schengen sulla procedura di rilascio del visto ne informa tempestivamente l'altra Parte contraente. La notifica è fatta nel quadro della commissione mista di cui all'articolo 18 o per via diplomatica. In tale contesto è tenuto debitamente conto delle richieste e degli interessi reciproci.

Sezione terza: Soggiorno Art. 5 Disciplina dei dettagli

I dettagli per il rilascio del visto e l'entrata sono definiti in un accordo secondo l'articolo 2; va disciplinata in particolare:

a. la procedura di rilascio;

b. la procedura di ricorso.

Art. 6 Libera circolazione delle persone

6 Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità

europea, riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo

dell’acquis di Schengen; RS 0.360.268.1, e Protocollo del XX.XX.2007 tra l’Unione europea, la

Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la

Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione,

all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen; RS XXXXXXX