Accordo quadro
Consultazione 2008/22: Accordo quadro tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sulla cooperazione in materia di rilascio del visto, di entrata e di soggiorno nonché sulla di cooperazione di polizia nell'area di confine · 7 pagine
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1 La Svizzera concede ai cittadini del Liechtenstein la libera circolazione secondo le disposizioni dell'Allegato K - Appendice 1 della versione consolidata della Convenzione AELS.
2 Il Liechtenstein concede ai cittadini svizzeri la libera circolazione secondo le disposizioni del Protocollo concernente la libera circolazione delle persone tra la Svizzera e il Liechtenstein in merito all'Allegato K - Appendice 1 della versione consolidata della Convenzione AELS.
3 Sono esentati dall'obbligo di notifica e d’autorizzazione i frontalieri cittadini di una Parte contraente che esercitano un’attività lucrativa dipendente e rientrano quotidianamente nel luogo di domicilio.
Art. 7 Domicilio
1 Ai cittadini svizzeri nel Liechtenstein e ai cittadini del Liechtenstein in Svizzera il permesso di domicilio è rilasciato dopo un soggiorno regolare e ininterrotto di cinque anni.
2 I soggiorni di natura temporanea non sono presi in considerazione per computare la durata del soggiorno.
Art. 8 Soggiorno e attività lucrativa
Una persona non può beneficiare di un permesso di dimora o domicilio in entrambe le Parti contraenti allo stesso tempo. La disciplina dei soggiorni temporanei e dell'attività lucrativa nell'altra Parte contraente è retta dalle legislazioni nazionali.
Art. 9 Prestazione di servizi transfrontalieri
1In linea di principio, ciascuna Parte contraente concede all'altra il diritto di fornire servizi transfrontalieri conformemente all’Allegato K – Appendice 1 della versione consolidata della Convenzione AELS.
2In tutti i settori economici, la prestazione di servizi transfrontalieri della durata massima di otto giorni su un arco di 90 giorni non è soggetta all'obbligo di notifica e d’autorizzazione.
3 Tutti i cittadini del Liechtenstein che forniscono servizi transfrontalieri in Svizzera non rientrano nei contingenti.
Art. 10 Misure di allontanamento e di respingimento
1 I divieti d'entrata, le espulsioni e gli allontanamenti pronunciati dalle autorità delle Parti contraenti per il loro territorio nazionale sono validi anche per il territorio dell'altra Parte contraente purché le autorità delle Parti contraenti non abbiano, nel caso specifico, convenuto deroghe a tale principio.
2Le competenti autorità si sostengono reciprocamente nell'esecuzione delle espulsioni e degli allontanamenti.
Art. 11 Accordi in materia di riammissione e di visti
1 Nei negoziati in vista di accordi in materia di riammissione e di visti, la Svizzera rappresenta per quanto possibile anche gli interessi del Liechtenstein, al fine di includere anche il Liechtenstein nel campo d'applicazione di tali accordi.
2 La Svizzera rende attenti i suoi contraenti alla necessità di trovare un accordo con il Liechtenstein affinché gli accordi in questione si applichino anche a esso.
Art. 12 Dettagli
I dettagli in materia di soggiorno sono disciplinati in un accordo secondo l'articolo 2; va disciplinata segnatamente: