Accordo quadro

Consultazione 2008/22: Accordo quadro tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sulla cooperazione in materia di rilascio del visto, di entrata e di soggiorno nonché sulla di cooperazione di polizia nell'area di confine · 7 pagine

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a. la portata dell’attribuzione, alle competenti autorità svizzere, di mansioni e competenze alla frontiera interna tra il Liechtenstein e l'Austria;

b. la portata dell’attribuzione, alle competenti autorità svizzere, di mansioni e competenze nell’area di confine.

Sezione quinta: Disposizioni esecutive e conclusive

Art. 17 Protezione e scambio di dati

1 Le Parti contraenti si notificano reciprocamente i dati, per quanto necessario in vista dell'attuazione del presente accordo quadro e compatibile con le legislazioni nazionali e gli impegni derivanti dai trattati internazionali.

2 I dati necessari all'applicazione del presente accordo quadro trasmessi dalle Parti contraenti vanno trattati e protetti conformemente alle legislazioni nazionali in materia di protezione dei dati.

3 Le Parti contraenti si accordano mutuamente, su richiesta, i necessari accessi alle collezioni nazionali di dati, purché siano adempiti i presupposti per la concessione delle autorizzazioni d'accesso secondo le legislazioni nazionali in materia di protezione dei dati.

Art. 18 Commissione mista

1 Una commissione mista composta di rappresentanti delle Parti contraenti tratta tutte le questioni legate all'interpretazione e all'applicazione del contratto quadro e degli accordi di cui all'articolo 2.

2 La commissione mista è convocata ad hoc, di regola almeno una volta all’anno. Ambo le Parti contraenti possono esigerne la convocazione in qualsiasi momento.

3 Le competenti autorità collaborano direttamente nell’ambito dell’esecuzione, al fine di garantire un'applicazione regolare del contratto quadro e degli accordi di cui all'articolo 2.

Art. 19 Abrogazione del diritto previgente

Con il presente accordo quadro sono abrogati i seguenti atti normativi:

7 tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein sullo stato giuridico

1. Accordo del 6 novembre 1963

dei cittadini di ciascuno di essi nell'altro Stato per quanto concerne la polizia degli stranieri;

2. Accordo del 6 novembre 19638 tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein sul trattamento dei cittadini di un terzo Stato nel Principato del Liechtenstein per quanto concerne la polizia degli stranieri e sulla collaborazione nell’ambito di quest’ultima;

3. Accordo del 2 novembre 19949 tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein che completa l’Accordo del 6 novembre 1963 tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein sullo stato giuridico dei cittadini di ciascuno di essi nell’altro Stato per quanto concerne la polizia degli stranieri;

4. Accordo del 2 novembre 199410 tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein che completa l'Accordo del 6 novembre 1963 tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein sul trattamento dei cittadini di un terzo Stato nel Principato del Liechtenstein per quanto concerne la polizia degli stranieri e sulla collaborazione nell’ambito di quest’ultima;

7 RS 0.142.112.142

8 RS 0.142.115.143

9 RS 0.142.115.143.1

10 LGBl. 1995 Nr. 83