Accordo confine
Consultazione 2008/22: Accordo quadro tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sulla cooperazione in materia di rilascio del visto, di entrata e di soggiorno nonché sulla di cooperazione di polizia nell'area di confine · 5 pagine
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Art. 4 Coordinamento degli interventi
1 Il comando della Polizia nazionale e il comando competente dell’AFD concordano le priorità durante la pianificazione degli interventi.
2 I veicoli dell’AFD e della Polizia nazionale devono essere equipaggiati in modo da poter essere seguiti dalle centrali operative. In caso di necessità e se la comunicazione non è possibile, s’informano vicendevolmente via radio, per telefono o in un’altra maniera appropriata sull’ubicazione dei mezzi
d’intervento.
Art. 5 Scambio d’informazioni
1 La Polizia nazionale e l’AFD si scambiano le analisi della situazione e le informazioni rilevanti per l’esecuzione dei compiti comuni nel settore della sicurezza interna.
2 Per consentire all’AFD di verificare l’identità delle persone, la Polizia nazionale le comunica su richiesta informazioni tratte dal sistema centrale di gestione delle persone.
3 Le collezioni di dati ai sensi dell’articolo 17 capoverso 3 dell’Accordo quadro che su richiesta l’AFD ha diritto di consultare sono segnatamente la banca dati di ricerca del Liechtenstein, il registro degli stranieri e il registro dei veicoli a motore.
4 Per la comunicazione fra le loro forze d’intervento la Polizia nazionale e l’AFD utilizzano, se opportuno, la rete di radiocomunicazione Polycom.
Art. 6 Assistenza per prevenire minacce
1 In casi di urgente necessità la Polizia nazionale e l’AFD si forniscono assistenza per svolgere i loro compiti e adottano le misure necessarie per prevenire le minacce.
2 In caso di una ricerca in seguito a un allarme, l’AFD dispiega in modo tatticamente efficace il personale disponibile nei posti di frontiera sul confine fra il Liechtenstein e l’Austria.
Art. 7 Formazione
Se è opportuno e conforme alle esigenze, si organizzano corsi di formazione comuni.
Art. 8 Ripristino temporaneo dei controlli al confine
1 Se sono ripristinati temporaneamente i controlli al confine, per attraversare la frontiera fra il Liechtenstein e l’Austria valgono le medesime norme previste per il traffico transfrontaliero tra la Svizzera e gli Stati limitrofi.
2 La Svizzera designa, d'intesa con le autorità del Liechtenstein, i passaggi di frontiera autorizzati.
3 I cittadini svizzeri sono autorizzati a valicare il confine tra il Liechtenstein e l'Austria purché siano in grado di comprovare la loro cittadinanza. Lo stesso vale per i cittadini del Liechtenstein che valicano il confine tra la Svizzera e uno Stato terzo.
Art. 9 Responsabilità
1 Ogni Parte risponde dei danni che ha causato.
2 Per i danni causati dagli agenti di polizia e dell’AFD nell’ambito della cooperazione su richiesta
dell’altra Parte, è responsabile la Parte richiedente, salvo nei casi di colpa grave.
Art. 10 Durata di validità ed entrata in vigore
¹ Il presente Accordo è concluso a tempo indeterminato.