Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/30: Ordinanza sull'assistenza extrafamiliare di minori (OAssM) e Ordinanza sull'adozione (OAdoz) · 57 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 5Fedlex · Rapporto esplicativo
Disposizioni a carattere obbligatorio piuttosto che facoltativo
Nell’OAMin mancano disposizioni volte alla professionalizzazione e alla garanzia di qualità nel settore dell’affidamento di minori, oppure tali disposizioni presentano formulazioni a carattere facoltativo per un eventuale disciplinamento a livello cantonale. Anche se il nuovo diritto in materia di protezione degli adulti si prefigge una professionalizzazione delle autorità competenti, questo non basta.
Per questo motivo, nell’avamprogetto le disposizioni a carattere facoltativo sono state sostituite da prescrizioni vincolanti, che obbligano i Cantoni ad adottare le misure per l’aumento della qualità previste dall’OAssM.
3.2 Competenza
Per garantire la semplificazione delle procedure di collocamento oltre i confini cantonali, è necessaria un’uniformazione su scala nazionale nell’ambito dell’assistenza di minori da parte di terzi. A tale scopo occorre definire e precisare i compiti, le competenze e gli ambiti di responsabilità dei due principali livelli cui è affidata l’esecuzione (Cantoni e Comuni). Inoltre, una suddivisione chiara dei diversi settori serve anche a evitare i conflitti di interesse.
Attualmente la questione dell’affidamento di minori è di competenza esclusiva dei Cantoni e dei Comuni, che hanno risolto i propri compiti in maniera diversa. Soprattutto per quanto riguarda il rilascio dell’autorizzazione ad accogliere un minore e la vigilanza, le soluzioni scelte sono diverse a seconda del Cantone. Alcuni tipi di collocamento sono di competenza delle autorità tutorie, altri dei servizi sociali. Anche la vigilanza viene esercitata da autorità diverse (autorità tutorie, servizi sociali, autorità scolastiche). I compiti previsti dall’OAMin vengono quindi esercitati da diversi servizi, spesso comunali. Talvolta nei Cantoni manca una politica dell’affidamento unitaria, oltre alla necessaria professionalità. È quindi urgente introdurre misure per la garanzia e l’aumento della qualità. A tale proposito, sono state discusse le seguenti possibili soluzioni:
1. I compiti vengono suddivisi tra i Cantoni e i Comuni.
I Comuni rilasciano le autorizzazioni, mentre la vigilanza viene esercitata da un’autorità cantonale. Questa soluzione garantirebbe il controllo indipendente richiesto da diverse cerchie interessate.
2. Autorizzazione e vigilanza di competenza di un’autorità centrale cantonale.
Analogamente alla procedura in materia di adozione, il rilascio dell’autorizzazione e la vigilanza sarebbero a carico di un’unica autorità centrale cantonale, che potrebbe quindi diventare un’autorità cantonale specializzata in materia di assistenza di minori. I Comuni (autorità di protezione dei minori) resterebbero invece responsabili del collocamento concreto dei minori.
Dal momento che questa seconda soluzione viene già adottata nella procedura in materia di adozione, è consolidata, dà buoni risultati ed è anche valutata positivamente sia a livello cantonale sia dalle cerchie interessate, l’avamprogetto si basa su questo modello. In questo modo sarebbe inoltre alleggerito il lavoro delle autorità di protezione dei minori (attualmente ancora autorità tutorie comunali), con effetti positivi sulla percezione delle curatele istituite nell’ambito di misure di protezione di minori. Infatti, i curatori vengono rimproverati di non occuparsi a sufficienza dei minori loro affidati e quindi di non poter svolgere correttamente la loro funzione di accompagnamento del minore e di vigilanza sul singolo rapporto di assistenza, a causa dell’enorme carico di lavoro da gestire.