Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/30: Ordinanza sull'assistenza extrafamiliare di minori (OAssM) e Ordinanza sull'adozione (OAdoz) · 57 pagine

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ƒ i genitori affidatari, che assistono minori che non sono più in età scolare o che hanno

superato i 15 anni.

Potranno inoltre essere interessate ulteriori forme di assistenza di minori da parte di terzi – sia nell'ambito dell'assistenza diurna sia dell'assistenza a tempo pieno, in famiglie e in istituti

- che, in base alle nuove disposizioni, saranno soggette all'obbligo di autorizzazione a partire dall'entrata in vigore dell'OAssM.

Art. 78 Organizzazioni preposte al collocamento

L'autorizzazione attribuisce diritti di ampia portata alle organizzazioni preposte al collocamento. Non è pertanto ragionevole affidare gli accertamenti e il rilascio delle autorizzazioni a persone che non dispongono delle conoscenze specialistiche e dell'esperienza necessarie. Per tale motivo l'avamprogetto prevede che le domande di autorizzazione per le organizzazioni preposte al collocamento possano essere approvate solo dall'autorità cantonale specializzata (art. 3 cpv. 1 OAssM). Le autorizzazioni per le organizzazioni preposte al collocamento possono quindi essere rilasciate solo dopo l'istituzione di tale autorità.

Il capoverso 2 stabilisce che le organizzazioni preposte al collocamento, che al momento dell'entrata in vigore della nuova OAssM esercitano la propria attività da almeno cinque anni e soddisfano i requisiti previsti dalla nuova normativa, possono continuare la loro attività. Tuttavia, fino al rilascio dell'autorizzazione come organizzazione preposta al collocamento, le organizzazioni interessate possono collaborare solo con genitori affidatari che dispongono di un'autorizzazione e che sono sottoposti a vigilanza da parte dell'autorità competente. Le domande devono essere approvate al massimo entro un anno dall'istituzione dell'autorità cantonale. In caso contrario, l'attività di collocamento esercitata da tali organizzazioni non è più considerata legale (cfr. Parte generale, n. 3.8.2 nonché le spiegazioni relative all'art. 8 cpv. 1 lett. d).

2. L'ordinanza sull'adozione

Dato che non sono state apportate modifiche materiali sostanziali alle disposizioni in materia di adozione, non è necessaria una spiegazione delle singole disposizioni e si rimanda al numero 4 della Parte generale.