Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/30: Ordinanza sull'assistenza extrafamiliare di minori (OAssM) e Ordinanza sull'adozione (OAdoz) · 57 pagine

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1. per l’assistenza diurna

1.1. genitori diurni

1.2. istituti di assistenza diurna

2. per l’assistenza a tempo pieno

2.1. genitori affidatari

2.2. istituti di assistenza a tempo pieno

Questa struttura comporta un certo effetto ripetitivo, con alcune disposizioni che ritornano in maniera simile, ma presenta il vantaggio richiesto dalle cerchie interessate: sono subito chiare le condizioni che devono essere soddisfatte a seconda della forma di assistenza, nonché la procedura da seguire per ottenere la rispettiva autorizzazione. L’obiettivo di questa struttura è che il lettore non debba continuamente chiedersi se una determinata disposizione è applicabile in maniera generale o è eventualmente limitata soltanto a una forma particolare di assistenza. Si ottiene in tal modo una notevole semplificazione pratica. Tenendo conto soprattutto del fatto che la maggior parte dei destinatari dell’OAssM non dispongono di conoscenze giuridiche, è molto vantaggioso che l’avamprogetto presenti una struttura semplice, facilmente accessibile sia ai futuri genitori diurni e affidatari sia a chi intende fondare un istituto o un’organizzazione preposta al collocamento, nonché alle autorità competenti per il rilascio dell’autorizzazione e la vigilanza. In tal modo, tutti gli interessati possono individuare facilmente le condizioni che devono soddisfare.

Nel capitolo sui diritti e doveri e in quello sulla vigilanza è determinante soltanto la distinzione delle forme di assistenza. Di conseguenza le disposizioni concernenti i diritti e i doveri nonché la vigilanza sui genitori diurni e affidatari e sugli istituti si applicano indipendentemente dal fatto che l’assistenza fornita sia diurna o a tempo pieno.

Oltre alle quattro principali forme di assistenza (diurna e a tempo pieno, in famiglie o istituti), l’avamprogetto disciplina anche un’attività che ha registrato un notevole sviluppo negli scorsi anni: il collocamento di minori da parte di organizzazioni (cfr. n. 3.8.1).

Inoltre, per tenere conto della mobilità della società si è reso necessario anche un capitolo sulle relazioni internazionali (cap. 5 AP-OAssM): nella prima sezione viene disciplinata l’assistenza in Svizzera di minori con domicilio all’estero, mentre nella seconda sezione è regolamentato il caso contrario, ovvero l’assistenza all’estero di minori con domicilio in Svizzera o il loro trasferimento all’estero insieme ai genitori affidatari. La terza sezione comprende disposizioni concernenti la vigilanza su questo tipo di rapporti di assistenza.

3.5 Definizioni: i termini e la loro distinzione

È risultato necessario definire e distinguere chiaramente i principali termini utilizzati nell’OAssM. Inoltre, alcuni termini dell’OAMin vigente sono giudicati sorpassati, per cui è opportuno utilizzare una terminologia più moderna. Nel primo capitolo dell’avamprogetto, in un articolo specifico, vengono elencati e spiegati i termini più utilizzati e che necessitano di una definizione (art. 2 AP-OAssM).

3.5.1 I termini «affiliazione» e «cura»

Nel seguente capitolo il testo italiano diverge da quello tedesco e francese, al fine di tener conto delle scelte terminologiche della versione italiana.