Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/30: Ordinanza sull'assistenza extrafamiliare di minori (OAssM) e Ordinanza sull'adozione (OAdoz) · 57 pagine

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Tenendo conto della sovranità dei Cantoni in materia di organizzazione e di scelta delle strutture, l’avamprogetto prevede la possibilità per i Cantoni di affidare la competenza per l’assistenza diurna anche a un’altra autorità adeguata.

3.3 Diritto cantonale

3.3.1 Disciplinamento cantonale integrativo e più esteso

Come nel diritto vigente, i Cantoni continueranno ad avere la possibilità di emanare disposizioni per la protezione dei minori che vanno oltre quelle dell’OAssM (art. 4 cpv. 4 AP-OAssM). Finora circa i tre quarti dei Cantoni hanno sfruttato questa possibilità. Nonostante il maggiore impegno da parte della Confederazione e le direttive più chiare che dovrebbero portare a un’unificazione degli standard e dei processi (come richiesto a maggioranza dai Cantoni stessi nel corso della prima consultazione sulla necessità di revisione dell’OAMin), l’assistenza di minori rientra ancora fondamentalmente nella sfera di competenza dei Cantoni. Per contrastare il pericolo di un livellamento verso il basso, i Cantoni possono quindi prevedere che con l’entrata in vigore dell’OAssM non vengano abrogate le disposizioni cantonali vigenti emanate a protezione dei minorenni conformemente all’articolo 3 capoverso 1 OAMin e che non sono in contrasto con le nuove disposizioni federali.

A differenza di quanto previsto finora, i Cantoni non sono più soltanto autorizzati a «promuovere l’affiliazione» (art. 3 cpv. 2 OAMin), ma sono tenuti ad emanare le disposizioni necessarie (art. 73 cpv. 1 AP-OAssM) e a promuovere adeguatamente l’assistenza di minori da parte di terzi, adottando anche provvedimenti per la formazione e il perfezionamento delle persone incaricate dell’assistenza (art. 4 cpv. 1 AP-OAssM).

3.3.2 Servizio specializzato dei Cantoni

Soprattutto nel caso di rapporti di assistenza a seguito di misure di protezione di minori, i genitori affidatari e i minori accolti sono spesso costretti ad affrontare situazioni difficili in cui è necessario richiedere un aiuto esterno. Nell’attuale sistema vengono spesso lasciati soli con i loro problemi, soprattutto all’inizio del rapporto di assistenza o durante le fasi più difficili. Affinché un rapporto di assistenza produca risultati positivi, persone e servizi competenti devono poter procurare un aiuto adeguato, nei casi di crisi anche fuori dagli orari d’ufficio. Per colmare le lacune dell’attuale sistema, l’avamprogetto prevede quindi l’istituzione di un servizio specializzato da parte dei Cantoni, che fornisca consulenza ai genitori diurni e affidatari in caso di problemi e li sostenga nelle situazioni di crisi acuta. Se il servizio specializzato venisse istituito presso l’autorità cantonale unica competente per il rilascio delle autorizzazioni e l’esercizio della vigilanza, tale autorità potrebbe diventare un vero e proprio centro di competenze.

Ovviamente è necessario ben più di un «semplice» servizio specializzato cantonale, soprattutto per il buon esito dei rapporti di assistenza a tempo pieno. Anche le autorità di protezione dei minori svolgono un ruolo importante in questo senso, sia accertando con la dovuta accuratezza (direttamente o tramite un’organizzazione preposta al collocamento) l’idoneità della singola famiglia affidataria o dell’istituto ad accogliere il minore («matching»), sia vigilando adeguatamente sul rapporto di assistenza costituitosi a seguito della decisione delle autorità stesse.