Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/30: Ordinanza sull'assistenza extrafamiliare di minori (OAssM) e Ordinanza sull'adozione (OAdoz) · 57 pagine

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Secondo il messaggio del Consiglio federale concernente il nuovo diritto di protezione degli adulti18, le disposizioni sulla responsabilità, che, a causa dell'unione personale tra autorità di protezione degli adulti e autorità di protezione dei minori, si applicano anche all'ambito delle misure di protezione dei minori, si basano «sull’attuale nozione di responsabilità statuale. In prima battuta è dunque lo Stato a rispondere, a prescindere dalla presenza di una colpa individuale. La persona danneggiata non deve preoccuparsi di determinare […] quale membro dell’autorità sia responsabile del danno. Lo Stato ha nondimeno la facoltà di esercitare il regresso nei confronti di coloro che sono venuti meno ai loro obblighi». […] «Il Cantone risponde in modo illimitato delle persone che agiscono in veste ufficiale o assolvono determinati compiti su incarico di un’autorità […]». L'autorizzazione implica la delega alle organizzazioni preposte al collocamento di compiti altrimenti svolti dall'autorità cantonale. Questo giustifica anche il fatto che la responsabilità per la condotta di tali organizzazioni ricade sul Cantone che ha rilasciato l'autorizzazione e che esercita la vigilanza. Per indicazioni più dettagliate sulla responsabilità si rimanda alla parte concernente il diritto di protezione degli adulti del messaggio summenzionato (FF 2006 6478 segg.).

1.7 Capitolo 7: Statistica

Art. 69

Con l'articolo 21 capoverso 3 OAMin il diritto vigente offre già una base per le rilevazioni statistiche. Sebbene non vi sia alcun nesso diretto tra la qualità dell'assistenza di minori da parte di terzi e la rilevazione di dati statistici, le analisi statistiche sono molto utili per valutare la qualità dell'assistenza, poiché forniscono dei punti di riferimento per eventuali adeguamenti necessari in quest'ambito e suggeriscono in quale direzione debba procedere lo sviluppo futuro. Per esempio, un elevato numero di nuovi collocamenti può rivelare che l'esame dell'idoneità è probabilmente insufficiente e quindi è opportuno intervenire dal punto di vista legale o pratico. L'avamprogetto prevede pertanto l'obbligo di rilevare dati statistici. Nel rispetto della protezione dei dati, i dati in questione vengono resi anonimi prima della valutazione, escludendo qualsiasi possibilità di risalire alla fonte. I dettagli saranno fissati successivamente nell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche19.

1.8 Capitolo 8: Obblighi di notificazione, diritto e obbligo di comunicazione

Art. 70 Obblighi di notificazione delle autorità

Gli obblighi di notificazione sono previsti al fine di assicurare la vigilanza sui genitori incaricati dell'assistenza, gli istituti e le organizzazioni di collocamento anche in caso di trasferimento di domicilio o sede. Questa disposizione mira a evitare che, in base al principio della territorialità cantonale, il vecchio Cantone non risulti più competente e allo stesso tempo non si ritenga competente nemmeno quello nuovo, non essendo a conoscenza del trasferimento. Nell'interesse del minore assistito da terzi è quindi importante garantire questo scambio di informazioni.

18 Messaggio concernente la modifica del Codice civile svizzero (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), FF 2006 6391, in particolare pag. 6478 seg.

19 Ordinanza del 30 giugno 1993 sulle rilevazioni statistiche (RS 431.012.1).