Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/30: Ordinanza sull'assistenza extrafamiliare di minori (OAssM) e Ordinanza sull'adozione (OAdoz) · 57 pagine

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Art. 71 Diritti e obblighi di comunicazione

Questa disposizione si rifà essenzialmente all'articolo 443 del nuovo diritto di protezione degli adulti. Il diritto di comunicazione non solo serve ad attuare le disposizioni dell'OAssM e quindi a tutelare i minori assistiti, bensì è un elemento costitutivo dell'intero apparato di disposizioni di protezione dei minori. Chi è vincolato dal segreto professionale deve esserne dispensato in conformità con l'articolo 321 capoverso 2 CP20 prima di poter effettuare la comunicazione. Questa norma vale tuttavia solo per le informazioni confidenziali, di cui si è venuti a conoscenza nell'esercizio della professione o durante gli studi.

Al diritto di comunicazione riconosciuto a chiunque, si contrappone l'obbligo di comunicazione imposto ai membri delle autorità, che non possono far valere il segreto professionale e sono obbligati a effettuare le comunicazioni previste dalla presente disposizione se riscontrano una violazione della OAssM o ne vengono a conoscenza. La procedura di protezione dei minori è infatti soggetta al principio inquisitorio, come chiaramente stabilito dall'articolo 446 capoverso 1 in combinazione con l'articolo 314 capoverso 1 del nuovo diritto di protezione degli adulti. Da tale principio deriva l'obbligo di comunicazione delle persone che nella loro attività ufficiale riscontrano o vengono a conoscenza di violazioni. Il concetto di attività ufficiale va interpretato in senso lato e «comprende l’attività di ogni persona investita di poteri di diritto pubblico, anche se non sono esercitati nelle vesti di funzionario o impiegato»21. I Cantoni possono prevedere ulteriori obblighi di comunicazione, che vanno oltre quelli fissati dall’OAssM (cfr. art. 4 cpv. 4).

Il capoverso 3 obbliga l'autorità cantonale a verificare senza indugio la comunicazione e ad adottare eventuali misure necessarie. Con ciò si intende anche che, nel caso in cui risultasse non essere competente, l'autorità cantonale non si deve limitare a mettere la comunicazione agli atti, ma deve inoltrarla all'autorità cantonale competente. Se invece è competente, appura i fatti e prende le misure necessarie, tra cui, ad esempio, informare i genitori o l’istituto se si tratta di genitori diurni o di un istituto di assistenza diurna, oppure l'autorità di protezione dei minori ed eventualmente il rappresentante legale del minore assistito se le misure da adottare interessano i genitori affidatari o un istituto di assistenza a tempo pieno (cfr. art. 56).

1.9 Capitolo 9: Disposizione penale

Art. 72

In base alla presente disposizione, una persona è punibile non solo se assiste minori senza disporre della necessaria autorizzazione, bensì anche quando non si attiene alle competenze attribuitele dall'autorizzazione. Una violazione sussiste, ad esempio, quando vengono assistiti più minori di quelli consentiti dall'autorizzazione oppure quando vengono accolti minori con esigenze particolari, senza la corrispondente autorizzazione.

1.10 Capitolo 10: Disposizioni finali

Art. 73 Esecuzione da parte dei Cantoni

Diversamente da quanto previsto dal diritto vigente, che si limita ad autorizzare i Cantoni a promuovere «l'affiliazione» (art. 3 cpv. 2 OAMin), l'avamprogetto obbliga i Cantoni a emanare disposizioni integrative. Il diritto cantonale stabilisce se le disposizioni emanate dal Canto-

20 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0).

21 FF 2006 6391, in particolare pag. 6463