Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/30: Ordinanza sull'assistenza extrafamiliare di minori (OAssM) e Ordinanza sull'adozione (OAdoz) · 57 pagine

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di assistenza si fonda su una decisione dell'autorità di protezione dei minori. Come per il collocamento provvisorio o a tempo determinato (art. 64 cpv. 1), anche in questo caso è richiesta l'approvazione del futuro Stato di domicilio (cpv. 3 in combinazione con l'art. 64 cpv. 3). Prima di tutto, però, è opportuno verificare se vi sia una soluzione alternativa per il minore. Solo se un ricollocamento nella famiglia d'origine o un nuovo collocamento risulta inconciliabile con il bene del minore, l'autorità di protezione dei minori può, o meglio deve, fornire il proprio consenso. Il fatto che il diritto estero preveda un obbligo di autorizzazione o meno è poco rilevante, purché sia assicurata la vigilanza sul posto. In caso contrario il consenso può essere rilasciato solamente se l'insieme delle circostanze consente di prevedere che il rapporto di assistenza darà buoni risultati (cpv. 5), come nel caso in cui il rapporto sia già stato estremamente positivo per molti anni e non vi siano state contestazioni o misure a carico dei genitori affidatari. In altri termini: la prospettiva di sviluppo del rapporto di assistenza deve essere così favorevole che si possa prescindere dalla vigilanza sul posto.

1.5.3 Sezione 3: Vigilanza

Art. 66 Decisione di collocamento dell'autorità di protezione dei minori

Art. 67 Decisione di collocamento del rappresentante legale

Chi decide di collocare un minore all'estero deve anche vigilare adeguatamente sul rapporto di assistenza oppure assicurarsi che sia garantita la vigilanza – direttamente o in collaborazione con altre persone, organizzazioni o autorità nazionali ed estere. Le due disposizioni si distinguono per il fatto che nell'articolo 66, il collocamento è avvenuto sulla base di una decisione dell'autorità di protezione dei minori, mentre nell'articolo 67 è avvenuto semplicemente per volontà del rappresentante legale del minore.

Visto che, nonostante gli sforzi, in molti casi i posti d’assistenza all'estero non possono essere sorvegliati in modo soddisfacente dalla Svizzera oppure i costi sono notevolmente maggiori, per il bene del minore è necessario seguire in modo particolarmente intenso il rapporto di assistenza e mantenere un contatto regolare con il minore collocato. Solo così è possibile ovviare allo svantaggio in maniera relativamente efficace. In ogni caso, un minore collocato all'estero deve essere collocato presso un'altra famiglia o in un istituto o addirittura fatto rientrare in Svizzera se la situazione mette in pericolo il suo equilibrio psico-fisico. È quindi opportuno agire tempestivamente qualora vi sia anche solo il minimo dubbio sull'idoneità del posto d’assistenza, mettendosi ad esempio in contatto con la competente autorità estera e incaricandola di verificare la situazione sul posto oppure predisponendo l'immediato rientro del minore e trovando un'altra soluzione.

1.6 Capitolo 6: Responsabilità

Art. 68

Questa disposizione disciplina solo la responsabilità civile. Per eventuali comportamenti soggetti a sanzione penale, la responsabilità è retta dall'articolo 72 e dalle disposizioni del Codice penale. Per i dipendenti dell'Amministrazione pubblica la responsabilità può derivare anche da norme del diritto in materia di rapporti di servizio, che rientra nelle competenze di diritto pubblico dei Cantoni (art. 6 CC).