Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/30: Ordinanza sull'assistenza extrafamiliare di minori (OAssM) e Ordinanza sull'adozione (OAdoz) · 57 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 56Fedlex · Rapporto esplicativo

ne in base all'autorizzazione conferita dal diritto attualmente in vigore (art. 3 cpv. 1 OAMin, nuovo art. 4 cpv. 4 OAssM) rimangono in essere.

Il capoverso 2 prevede che la nuova autorità compente (art. 3) diventi operativa entro il 1° gennaio 2013. Le precedenti competenze per il rilascio di autorizzazioni e per la vigilanza nell'ambito dell'assistenza di minori da parte di terzi rimangono valide fino a tale momento, fatte salve disposizioni contrarie dei Cantoni. La data è stata scelta tenendo presente la presumibile entrata in vigore il 1° gennaio 2013 del nuovo diritto di protezione degli adulti, per dare ai Cantoni il tempo e la possibilità di coordinare gli adeguamenti necessari.

Art. 74 Abrogazione del diritto in vigore

Questa disposizione non richiede alcun commento.

Art. 75 Domande pendenti

Le domande pendenti per il rilascio di un'autorizzazione come genitori diurni o genitori affidatari oppure per l'attività di un istituto sono rette dal nuovo diritto a partire dall'entrata in vigore dell'OAssM.

Art. 76 Autorizzazioni già rilasciate

Le autorizzazioni rilasciate in base al diritto previgente rimangono valide, ma devono essere rinnovate entro un anno dall'istituzione dell'autorità cantonale. In questo modo s’intende assicurare che, trascorso un periodo di transizione, tutti i genitori affidatari e gli istituti attivi nell'assistenza di minori soddisfino i requisiti del nuovo diritto.

Art. 77 Autorizzazioni per forme di assistenza finora non subordinate all'obbligo di

autorizzazione

Per le forme di assistenza che esistono e sono documentate da almeno un anno e per le quali né la PAVO in vigore né il diritto cantonale prevedono un obbligo di autorizzazione, deve essere presentata una domanda di autorizzazione all'autorità competente entro sei mesi dall'entrata in vigore dell'OAssM (cpv. 1). Per queste forme di assistenza il Cantone può rilasciare un'autorizzazione provvisoria sulla base di una verifica sommaria. I genitori diurni, i genitori affidatari ed eventuali istituti interessati devono quindi, entro un anno dall'istituzione dell'autorità cantonale, fare domanda di rilascio dell'autorizzazione. Secondo le disposizioni dell'OAssM, la domanda deve essere verificata e autorizzata nell'ambito di una procedura ordinaria. Questa disposizione è stata inserita poiché si prevede che, vista l'estensione dell'obbligo di autorizzazione, saranno presentate molte domande da parte di persone e di istituti che già adesso assistono minori. Questo potrebbe comportare un carico di lavoro eccessivo per le autorità e quindi accertamenti probabilmente insufficienti nei confronti dei candidati. La disposizione mira a evitare una tale situazione e impedire la deriva nell'illegalità di forme di assistenza già esistenti.

La disposizione interessa soprattutto:

ƒ i genitori diurni, che secondo il diritto vigente sono soggetti a un obbligo di comunicazio-

ne solo se assistono minori al di sotto dei 12 anni;

ƒ i genitori affidatari, che attualmente assistono minori in età scolare o minori al di sotto dei

15 anni regolarmente per meno di tre mesi;