Avamprogetto e rapporto
Consultazione 2008/32: Revisione della legge sul CO2 · 112 pagine
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Parte III: Spiegazioni
4 Commento agli articoli di legge
Art. 1 Scopo
La legge mira a ridurre le emissioni di gas serra prodotte in Svizzera secondo la definizione prevista dal regime internazionale sul clima che entrerà in vigore dopo il 2012.
Il Consiglio federale definisce i gas serra che rientrano nel campo di applicazione della legge. Tra di essi figurano in particolare le emissioni di CO2 prodotte da carburanti e combustibili fossili, quelle non generate dall’utilizzazione energetica (ad es. produzione di cemento) come pure le emissioni di gas serra prodotte dalla combustione e dalla valorizzazione dei rifiuti, le emissioni di gas serra derivanti dall’agricoltura e dalla selvicoltura nonché le emissioni di sostanze stabili nell’aria (gas serra sintetici).
La legge considera anche agli effetti dell’aumento nell’atmosfera delle concentrazioni di gas serra riconducibili ad attività antropiche. Data l’inerzia del sistema climatico, il cambiamento del clima non può più essere impedito. Vanno quindi adottate misure di adattamento alle nuove condizioni climatiche che possono ripercuotersi anche sulla gestione delle risorse idriche e sulla salute della popolazione. Si tratta in particolare di proteggere la popolazione e le infrastrutture da pericoli naturali ed eventi estremi.
Art. 2 Obiettivo di riduzione
Variante 1
La variante 1 prevede di ridurre, entro il 2020, del 30 per cento rispetto al 1990 le emissioni di gas serra prodotte in Svizzera .
In conformità con le norme internazionali di riferimento, le emissioni sono calcolate in base ai quantitativi di gas serra utilizzati in Svizzera (capoverso 2).
Il Consiglio federale può tenere adeguatamente conto delle riduzioni delle emissioni conseguite all’estero e finanziate dalle aziende con sede in Svizzera. Non va tuttavia superato il limite stabilito al capoverso 3. Le riduzioni conseguite all’estero e finanziate dalle aziende possono corrispondere al massimo a un quarto dell’obiettivo di abbattimento del 20 per cento rispetto al 1990 (cpv. 1). In termini assoluti, ciò corrisponde a 2,64 milioni di tonnellate di CO2. Si tratta di un limite massimo che non va oltrepassato. Il Consiglio federale può limitare ulteriormente la quota computabile rispettando tuttavia la soglia di cui all’articolo 13 capoverso 2. Il limite quantitativo per il sistema svizzero di scambio delle quote si allinea alle regole dell’ETS europeo. Il Consiglio federale può definire standard di qualità per i crediti di emissione.
Sottovariante:
Poiché a livello internazionale sono in corso discussioni in vista di fissare un obiettivo di riduzione del 30 per cento rispetto al 1990, viene proposta una sottovariante all’obiettivo di riduzione. La riduzione addizionale del 10 per cento (un terzo dell’obiettivo di riduzione globale) è coperta con l’acquisto di crediti di emissione all’estero. A tal fine, la Confederazione utilizza una parte dei proventi della tassa sul CO2 (cfr. art. 22 cpv. 1a).
Le riduzioni conseguite all’estero e finanziate dall’economia privata possono corrispondere al massimo a un sesto dell’obiettivo globale di abbattimento pari al 30 per cento delle emissioni rispetto al 1990 (cpv. 1). In termini assoluti, ciò corrisponde a 2,64 milioni di tonnellate di CO2, un quantitativo equivalente a quello previsto nella variante 1.