Avamprogetto e rapporto
Consultazione 2008/32: Revisione della legge sul CO2 · 112 pagine
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Art. 13 Condizioni di autorizzazione
I Cantoni o i Comuni possono autorizzare la costruzione e la gestione di una centrale termica a combustibili fossili solo se le emissioni di CO2 prodotte sono compensate integralmente e se viene utilizzata una parte prevalente dell’energia termica prodotta. Il Consiglio federale fissa con un’ordinanza il rendimento complessivo minimo che gli impianti sono tenuti a raggiungere. In tal modo, obbliga le centrali termiche a utilizzare una parte sostanziale del calore generato. La produzione di elettricità genera energia elettrica e calore. Le centrali a ciclo combinato sfruttano l’energia termica prodotta accoppiando alla turbina a gas una turbina a vapore. Quest’ottimizzazione spiega il rendimento relativamente elevato e tecnicamente possibile del 58 per cento per la produzione di elettricità degli impianti di cogenerazione. È ovvio, ad esempio, che il recupero del calore per fornire vapore o calore a un impianto industriale può migliorare il rendimento dell’impianto, ma, al contempo, fa diminuire il rendimento per la produzione di elettricità. Il grado di rendimento fissato al 62 per cento significa, ad esempio, che un impianto con una potenza di circa 400 megawatt debba recuperare almeno 24 megawatt di energia termica. Ciò corrisponde all’incirca a un decimo del fabbisogno termico di una cartiera di piccole dimensioni.
Art. 14 Contratto di compensazione
Il capoverso 1 esige un contratto di compensazione firmato da entrambe le parti. Tale contratto disciplina i dettagli dell’obbligo di compensazione e costituisce un requisito per il rilascio dell’autorizzazione. Il contratto non può essere rivisto durante la procedura di autorizzazione, tanto meno nel quadro dell’esame di impatto ambientale.
Nel capoverso 2 sono disciplinate le conseguenze per le centrali che non compensano integralmente le emissioni di CO2 prodotte. L’inadempienza è punita con una pena convenzionale il cui importo dipende dai costi sostenuti dalla Confederazione per fornire le prestazioni di compensazione mancanti in Svizzera e all’estero, compresi i costi di pianificazione e di esecuzione.
Art. 15 Principio
Variante 1
La variante 1 prevede la riscossione di una tassa d’incentivazione sul CO2 se altre misure contemplate dalla presente legge o da altri disposti, oppure misure volontarie, non dovessero bastare a raggiungere l’obiettivo di riduzione. Per la riscossione della tassa si tiene inoltre conto dell’effetto dei prezzi dell’energia.
Variante 2
Nella variante 2 la Confederazione riscuote una tassa di garanzia su tutti gli agenti energetici fossili commercializzati. Tale tassa è volta a garantire che gli importatori acquistino crediti di emissione nella quantità prevista all’articolo 18 capoverso 2 e li restituiscano alla Confederazione.
Art. 16 Oggetto e aliquota della tassa
Variante 1
Oggetto: considerato che l’utilizzazione a scopi energetici di carburanti e combustibili fossili è la fonte principale di emissioni di gas serra in Svizzera, la tassa di incentivazione viene riscossa su vettori energetici quali olio da riscaldamento, gas naturale, carbone, coke di petrolio, altri derivati del petrolio usati a scopi energetici, benzina, diesel e cherosene per i voli interni. La tassa è riscossa anche sui carburanti e sui combustibili utilizzati nell’interesse pubblico – ad esempio per l’agricoltura e la selvicoltura, la pesca professionale, l’estrazione di pietra da taglio naturale, i trasporti pubblici o la difesa nazionale.