Avamprogetto e rapporto
Consultazione 2008/32: Revisione della legge sul CO2 · 112 pagine
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Non sono invece assoggettati alla tassa i vettori energetici fossili usati come materie prime o lubrificanti, il legno e la biomassa, i rifiuti combustibili, il cherosene per i voli internazionali, emissioni geogene e altre emissioni di gas serra.
Base di calcolo: l’ammontare della tassa per i singoli vettori è calcolato in base alle emissioni di CO2 prodotte dalla combustione. A tal fine ci si avvale di fattori riconosciuti su scala internazionale.
Aliquota: l’aliquota d’imposta massima è fissata a 120 franchi per tonnellata di CO2.
Variante 2
Oggetto e base di calcolo sono uguali per entrambe le varianti ma con un'aliquota invariata per carburanti e combustibili di 36 franchi per tonnellata di CO2 nella variante 2.
Art. 17 Assoggettamento alla tassa
L’obbligo contributivo è retto dalle disposizioni della legge sull'imposizione degli oli minerali e della legge sulle dogane (carbone), dalle quali deriva tra l’altro l’esenzione per le esportazioni di vettori energetici fossili, il consumo nelle raffinerie nazionali e i depositi di scorte obbligatorie.
Art. 18 Esenzione dalla tassa (variante 1) / restituzione della tassa di garanzia (va-
riante 2)
Variante 1: esenzione dalla tassa su richiesta
Possono chiedere l’esenzione le imprese che soddisfano le condizioni seguenti:
1. non sono considerate imprese ETS ai sensi dell’articolo 7;
2. appartengono a settori economici, i cui operatori per effetto della tassa sul CO2 sarebbero sottoposti per il loro consumo di agenti energetici fossili a un’imposizione elevata rispetto al valore aggiunto che creano, risultandone svantaggiati nella concorrenza internazionale;
3. si impegnano nei confronti della Confederazione a limitare le emissioni di gas serra con obiettivi di riduzione definiti di anno in anno.
La base per la determinazione degli obiettivi è costituita dalle emissioni prodotte da imprese analoghe nel periodo 2008-2012 come pure dall’obiettivo di riduzione di cui all’articolo 2 e dagli obiettivi settoriali definiti per i singoli rami economici. Alle imprese possono essere assegnati diritti di emissione in quantità corrispondente ai loro obiettivi di limitazione.
L’esenzione si traduce nella restituzione della tassa sul CO2.
Le imprese che non centrano l’obiettivo annuo devono versare 160 franchi per ogni tonnellata di CO2eq emessa in eccesso. L'anno successivo devono inoltre acquisire e restituire alla Confederazione crediti di emissione per le tonnellate di CO2eq in eccesso. Questa misura va intesa quale sanzione amministrativa e l’importo versato non viene restituito.
Variante 2: restituzione della tassa di garanzia
La variante 2 non prevede l’esenzione dalla tassa di garanzia che viene tuttavia restituita non appena la persona assoggettata all’obbligo fiscale acquista i crediti di emissione nella quantità prescritta dal Consiglio federale e li restituisce alla Confederazione.
Il Consiglio federale riduce la quantità se il prezzo di mercato dei crediti da acquistare supera l'importo della tassa di garanzia versata.