Avamprogetto e rapporto
Consultazione 2008/32: Revisione della legge sul CO2 · 112 pagine
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Art. 7 Sistema di scambio delle emissioni (ETS)
Le imprese a elevate emissioni di gas serra (più di 10 000 tonnellate di CO2eq l’anno) sono definite imprese ETS. Per impresa si intende un’unità di produzione con una o più fonti di emissione di gas serra. Le imprese ETS sono integrate nel sistema di scambio delle emissioni (ETS, dall’inglese Emission Trading Scheme) e possono restare operative solo se restituiscono alla Confederazione crediti negoziabili in misura corrispondente alle emissioni prodotte.
Il Consiglio federale definisce quali imprese rientrano in questa categoria rifacendosi alle prescrizioni della Comunità europea. Per il momento sono considerate imprese ETS le seguenti unità di produzione menzionate nell’allegato I:
• gli impianti per la produzione di elettricità e di calore,
• gli impianti per la conversione e la trasformazione dell’energia (incluse le raffinerie di oli minerali),
• gli impianti per la combustione dei rifiuti, per la produzione e la lavorazione di metalli,
• gli impianti per la fabbricazione di carta e cartone,
• gli impianti dell’industria chimica e per la lavorazione dei minerali.
Art. 8 Definizione della quantità di diritti di emissione
Il Consiglio federale determina la quantità complessiva di diritti di emissione disponibili ogni anno nell’ambito del sistema di scambio. A tal fine, tiene conto di un percorso di riduzione che permette di raggiungere gli obiettivi definiti all’articolo 2.
Art. 9 Assegnazione di diritti di emissione
I diritti di emissione sono messi all’asta. Le imprese ETS, la cui competitività internazionale potrebbe essere minacciata e quelle gestite con particolare efficienza in termini di emissioni di gas serra ricevono tuttavia a titolo gratuito una parte o l’integralità dei diritti di emissione di cui necessitano. Il Consiglio federale definisce queste imprese. Nella legislazione esecutiva fissa i criteri che permettono di stabilire quale impresa è assoggettata alle disposizioni nel caso concreto. In merito si fonda sulle prescrizioni della Comunità europea.
Ogni anno una quantità adeguata di diritti di emissione è riservata ai nuovi operatori che entrano sul mercato.
Art. 11 Sanzione in caso di non restituzione di diritti di emissione
Se i crediti di emissione restituiti alla Confederazione sono inferiori ai gas serra effettivamente emessi, bisogna versare un importo di 160 franchi per tonnellata di CO2eq per i crediti mancanti che vanno peraltro restituiti alla Confederazione l’anno successivo. Questa misura è da considerarsi una sanzione amministrativa. L’importo in denaro versato a titolo di sanzione non viene restituito.
Art. 12 Definizione
Sono considerate centrali termiche a combustibili fossili gli impianti che producono energia elettrica e termica da vettori energetici fossili. Il limite di potenza fissato a 100 megawatt concerne gli impianti previsti essenzialmente per produrre calore. Per potenza complessiva si intende la somma della prestazione elettrica e di quella termica all’uscita. Le centrali previste per produrre energia sono assoggettate all’obbligo compensativo a prescindere dalla loro potenza complessiva.