Avamprogetto e rapporto

Consultazione 2008/32: Revisione della legge sul CO2 · 112 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 68Fedlex · Progetto

Variante 2

La variante 2 prevede un obiettivo di riduzione flessibile. Si mira a una riduzione del 50 per cento rispetto al 1990, ma questo obiettivo potrebbe essere ridotto sensibilmente se i prezzi dei certificati fossero elevati.

Nei prossimi anni la comunità internazionale negozierà un accordo che subentri al Protocollo di Kyoto per il periodo 2013-2020. Ai singoli Stati verranno probabilmente imposti obiettivi di riduzione fissi. Attualmente è impossibile prevedere se la comunità di Stati riconoscerà, quale sforzo equivalente, un obiettivo flessibile come quello proposto nella variante 2.

Diversamente dalla variante 1, il Consiglio federale non prevede di limitare quantitativamente la compensazione delle emissioni con misure realizzate all’estero.

Art. 3 Mezzi

Per conseguire l’obiettivo di riduzione vanno applicate dapprima le misure previste da questa legge. Come già contemplato dal diritto vigente, possono entrare in linea di conto anche misure previste da altri disposti. Tra quelle adottate su base volontaria vi sono ad esempio i progetti lanciati dalla Fondazione Centesimo per il clima.

Art. 4 Coordinamento dei provvedimenti di adattamento

Se, da un canto, i cambiamenti climatici modificano la frequenza e l’intensità degli eventi estremi, dall’altro, i lenti e costanti cambiamenti dei modelli delle precipitazioni e delle temperature possono modificare la produzione agricola, l’offerta turistica invernale nonché la domanda e la produzione energetica stagionale e favorire la diffusione di agenti patogeni e la comparsa di nuove malattie. Occorre limitare le ripercussioni negative dei cambiamenti climatici sulla Svizzera, in quanto spazio vitale ed economico, con provvedimenti di adattamento adeguati e sfruttare le possibilità che ne derivano. L’articolo 4 assegna alla Confederazione la competenza di coordinare i provvedimenti di adattamento agli effetti del cambiamento climatico in collaborazione con i Cantoni. Tali provvedimenti concernono in particolare la prevenzione, la determinazione del fabbisogno finanziario e la riparazione dei danni. Occorre avvalersi in modo ottimale delle competenze degli Uffici federali e delle strategie settoriali esistenti.

Art. 5 Edifici

Il capoverso 1 invita i Cantoni a provvedere, per ciascuna superficie di riferimento energetico, alla riduzione delle emissioni di CO2 prodotte dagli edifici riscaldati con agenti energetici fossili. Se i Cantoni non vi danno seguito, sono tenuti ad acquistare e a trasmettere alla Confederazione una quantità di crediti di emissione negoziabili in misura corrispondente alla mancata riduzione di CO2 conformemente al capoverso 3. Inoltre non vengono versati gli aiuti finanziari per il risanamento di cui all’articolo 22 capoversi 1 e 3.

Per superficie di riferimento energetico si intende ogni m2 di un edificio per la cui utilizzazione è necessario un riscaldamento o una climatizzazione.

Art. 6 Veicoli

Il Consiglio federale può fissare dei valori limite per le emissioni medie di CO2 prodotte da veicoli di nuova immatricolazione. Se i principali partner commerciali della Svizzera dovessero emanare prescrizioni meno severe, il Consiglio federale dovrà tenerne conto nel rispetto delle prescrizioni commerciali internazionali.