Avamprogetto e rapporto
Consultazione 2008/32: Revisione della legge sul CO2 · 112 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 72Fedlex · Progetto
Ai fini del rimborso della tassa di garanzia, non è necessario restituire i crediti di emissione se la persona assoggettata all’obbligo fiscale può documentare che i vettori energetici fossili sono stati forniti a imprese ETS di cui all’articolo 7 o a centrali ai sensi dell’articolo 12.
Il capoverso 4 stabilisce che la tassa di garanzia non può essere trasferita sui prezzi al consumo. Con ciò si intende dire che si possono ripercuotere sugli acquirenti unicamente i costi necessari all’acquisto dei certificati (inclusi i costi di transazione), ma non l’importo della tassa di garanzia.
Art. 19 Esenzione dalla tassa di imprese ETS e centrali
Variante 1
Le imprese che in virtù dell’articolo 7 sono integrate nel sistema di scambio delle emissioni e le centrali ai sensi dell’articolo 12 sono esentate dalla tassa sul CO2.
Variante 2
La variante 2 non contempla lo strumento dell'esenzione. Visto tuttavia che la persona assoggettata all’obbligo fiscale fornisce vettori energetici fossili a imprese ETS e a centrali, beneficiando quindi del rimborso della tassa di garanzia senza dover restituire crediti di emissione, non vengono addebitati nemmeno i costi per i crediti di emissione.
Art. 20 Procedura (variante 1) / Art. 19 Procedura (variante 2)
Considerato che la procedura si fonda sulle disposizioni della legge sull’imposizione degli oli minerali e della legge sulle dogane (carbone), è opportuno che la riscossione e la restituzione della tassa siano affidate all'Amministrazione federale delle dogane.
Art. 21 Definizione dei proventi
Variante 1
I proventi comprendono gli introiti della tassa sul CO2, della messa all’asta dei diritti di emissione e delle sanzioni dopo deduzione dei costi di esecuzione.
Per costi di esecuzione si intendono tutti i costi generati dai compiti esecutivi seguenti:
• riscossione della tassa,
• restituzione della tassa,
• ridistribuzione dei proventi della tassa,
• vendita all’asta dei diritti di emissione,
• formalizzazione e controllo degli impegni,
• vigilanza sulle imprese ETS,
• applicazione delle sanzioni.
I Cantoni, gli enti di diritto pubblico e i privati che svolgono compiti di esecuzione sono adeguatamente indennizzati.
Variante 2
Nella variante 2 i proventi derivano unicamente dalla vendita all’asta dei diritti di emissione come pure dalle sanzioni amministrative. I proventi, prevedibilmente modesti, non vengono ridistribuiti ma versati alla Cassa generale della Confederazione.