Avamprogetto e rapporto

Consultazione 2008/32: Revisione della legge sul CO2 · 112 pagine

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Ai fini del rimborso della tassa di garanzia, non è necessario restituire i crediti di emissione se la persona assoggettata all’obbligo fiscale può documentare che i vettori energetici fossili sono stati forniti a imprese ETS di cui all’articolo 7 o a centrali ai sensi dell’articolo 12.

Il capoverso 4 stabilisce che la tassa di garanzia non può essere trasferita sui prezzi al consumo. Con ciò si intende dire che si possono ripercuotere sugli acquirenti unicamente i costi necessari all’acquisto dei certificati (inclusi i costi di transazione), ma non l’importo della tassa di garanzia.

Art. 19 Esenzione dalla tassa di imprese ETS e centrali

Variante 1

Le imprese che in virtù dell’articolo 7 sono integrate nel sistema di scambio delle emissioni e le centrali ai sensi dell’articolo 12 sono esentate dalla tassa sul CO2.

Variante 2

La variante 2 non contempla lo strumento dell'esenzione. Visto tuttavia che la persona assoggettata all’obbligo fiscale fornisce vettori energetici fossili a imprese ETS e a centrali, beneficiando quindi del rimborso della tassa di garanzia senza dover restituire crediti di emissione, non vengono addebitati nemmeno i costi per i crediti di emissione.

Art. 20 Procedura (variante 1) / Art. 19 Procedura (variante 2)

Considerato che la procedura si fonda sulle disposizioni della legge sull’imposizione degli oli minerali e della legge sulle dogane (carbone), è opportuno che la riscossione e la restituzione della tassa siano affidate all'Amministrazione federale delle dogane.

Art. 21 Definizione dei proventi

Variante 1

I proventi comprendono gli introiti della tassa sul CO2, della messa all’asta dei diritti di emissione e delle sanzioni dopo deduzione dei costi di esecuzione.

Per costi di esecuzione si intendono tutti i costi generati dai compiti esecutivi seguenti:

• riscossione della tassa,

• restituzione della tassa,

• ridistribuzione dei proventi della tassa,

• vendita all’asta dei diritti di emissione,

• formalizzazione e controllo degli impegni,

• vigilanza sulle imprese ETS,

• applicazione delle sanzioni.

I Cantoni, gli enti di diritto pubblico e i privati che svolgono compiti di esecuzione sono adeguatamente indennizzati.

Variante 2

Nella variante 2 i proventi derivano unicamente dalla vendita all’asta dei diritti di emissione come pure dalle sanzioni amministrative. I proventi, prevedibilmente modesti, non vengono ridistribuiti ma versati alla Cassa generale della Confederazione.