Avamprogetto e rapporto
Consultazione 2008/32: Revisione della legge sul CO2 · 112 pagine
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Art. 22 Utilizzazione dei proventi
Variante 1
Le Camere stanno discutendo attualmente nell’ambito dell’iniziativa parlamentare Hegetschweiler (02.473) l’opportunità di vincolare una parte dei proventi della tassa sul CO2 per il risanamento degli edifici. L’11 novembre 2008, la CAPTE-CN ha deciso di entrare in materia sulla destinazione parzialmente vincolata dei proventi della tassa sul CO2 per il finanziamento di un programma di risanamento degli edifici. A prescindere dall’esito del dibattito è opportuno presentare questa opzione nell’ambito della variante 1.
Al risanamento energetico degli edifici è destinato un importo massimo di 200 milioni di franchi l’anno sul totale dei proventi della tassa sul CO2. L’impiego di questa quota per finanziare misure atte a migliorare l’efficienza ai sensi del capoverso 1 lettera a è vincolato al consumo di energie fossili. Si sosterranno sia progetti di riduzione delle emissioni di CO2 sia progetti di prevenzione come pure sforzi volti a incentivare le energie rinnovabili nella costruzione (cpv. 1 lett. b).
I proventi restanti sono distribuiti all’economia e alla popolazione, tenuto conto delle rispettive quote versate.
Sottovariante:
Se l’obiettivo di riduzione viene portato al 30 per cento (cfr. art. 2), la Confederazione utilizza una parte dei proventi della tassa per acquistare crediti di emissione esteri. L’acquisto di crediti di emissione permette di compensare 5,28 milioni di tonnellate di CO2 (10% addizionale). L’importo massimo di 370 milioni di franchi permette di acquistare crediti nella quantità necessaria fino a un tetto di 70 franchi per tonnellata di CO2.
Variante 2
Come spiegato per l’articolo 21, i proventi vengono versati alla Cassa generale della Confederazione.
Art. 23 (variante 1) / Art. 20 (variante 2)
Questo articolo permette alla Confederazione di promuovere attività di ricerca e di sviluppo tecnologico nel settore del clima.
Art. 27 Esecuzione (variante 1) / Art. 24 Esecuzione (variante 2)
Il capoverso 2 ammette la possibilità di far capo a organizzazioni private per singoli compiti di esecuzione.
Art. 28 Valutazione (variante 1) / Art. 25 Valutazione (variante 2)
Il Consiglio federale verifica l’efficacia delle misure adottate e presenta un rapporto al Parlamento ogni cinque anni, tenendo conto in particolare dell’evoluzione delle principali condizioni quadro quali la crescita demografica, economica e dei trasporti.
Art. 30 Trasferimento di crediti di emissione non utilizzati (variante 1) / Art. 27 Tra-
sferimento di crediti di emissione non utilizzati (variante 2)
La Confederazione assegna alle imprese incluse nel sistema di scambio svizzero crediti di emissione in base all'obiettivo di limitazione per il periodo 2008-2012. I crediti in eccesso di tali imprese e i certificati esteri non utilizzati per conseguire gli obiettivi possono essere riportati al periodo dopo il 2012 e computati con un eventuale impegno successivo. Per i certificati esteri trovano applicazione i limiti contemplati dalle decisioni relative al Protocollo di Kyoto (decision 13/CMP.1), che limitano la quantità di certificati riportabili per i pro-