Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/41: Revisione parziale del Codice delle obbligazioni (protezione in caso di segnalazione di irregolarità da parte del lavoratore) · 40 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 36Fedlex · Rapporto esplicativo

nozione contemplasse unicamente violazioni di legge, ne potrebbero scaturire distinzioni arbitrarie dipendenti, ad esempio, dalla data di entrata in vigore di nuove disposizioni legali.

Il capoverso 2 contiene un elenco esaustivo dei casi in cui è consentita una segnalazione esterna. I casi sono quindi definiti chiaramente. Prima di avvalersi della presente disposizione bisogna sempre considerare innanzitutto la possibilità che l’irregolarità non sussista più o sia sanzionata. È fondamentale essere certi che una segnalazione alle autorità consenta di raggiungere questo scopo.

La lettera a presuppone una segnalazione già fatta al datore di lavoro. Questi è tenuto ad adottare le misure necessarie entro un termine ragionevole, a verificare la situazione e ad accertare se l’irregolarità sia stata effettivamente commessa. Se necessario si devono avvertire anche le autorità. Quali siano le misure concrete e i termini ragionevoli dev’essere stabilito caso per caso, in funzione degli atti segnalati e dei mezzi disponibili. L’esistenza di una procedura interna e di un servizio preposto a ricevere le segnalazioni non sono gli unici criteri per stabilire se i termini sono ragionevoli e nemmeno per escludere la possibilità di una segnalazione esterna. Il servizio responsabile deve agire in modo efficace. Una segnalazione esterna è consentita anche se la procedura è troppo lunga.

Le lettere b-d elencano i casi in cui è consentito indirizzare la segnalazione direttamente alle autorità. Una tale segnalazione presuppone che quella interna sia inutile oppure che l’interesse a rivelare l’irregolarità sia nettamente superiore a quello di una segnalazione interna.

La lettera b è una conseguenza logica della lettera a. Infatti, se circostanze particolari inducono a credere che in seguito a una segnalazione interna non verrà adottata alcuna misura entro un termine ragionevole, è ammissibile rivolgersi direttamente alle autorità (p. es.,se il datore di lavoro è direttamente coinvolto nell’irregolarità, ne era a conoscenza ma non è intervenuto oppure se in passato non sono state adottate misure in casi analoghi). L’esistenza di un servizio interno e di una procedura di segnalazione non esclude a priori una segnalazione direttamente all’esterno, ma quest’ultima è soggetta a condizioni severe. Inoltre la procedura interna dev’essersi dimostrata chiaramente inefficace. La lettera c è collegata alla lettera b e disciplina casi particolari in cui vengono adottate contromisure, ma soltanto per impedire un’ulteriore delucidazione della situazione, con il rischio di distruggere delle prove. La lettera d è una deroga per i casi urgenti. In situazioni estreme occorre infatti poter reagire rapidamente. Può trattarsi di gravi violazioni alla legge oppure di casi in cui delle persone sono in pericolo di vita. Se sussistono i presupposti di cui alle lettere c e d e se è già stata effettuata una segnalazione interna, il lavoratore ha il diritto di effettuare una segnalazione esterna anche se non sono date le condizioni di cui alla lettera a.

L’impiegato è tenuto a rivolgersi all’autorità competente. Questo principio non va interpretato alla lettera. Una segnalazione indirizzata per errore a un’autorità sbagliata non comporta delle conseguenze. Tuttavia non è appropriato rivolgersi ad autorità che non hanno alcun nesso con l’oggetto della segnalazione.

Il capoverso 3 disciplina l’informazione dell’opinione pubblica. Conformemente all’incarico attribuito dalla mozione Gysin (cfr. n. 1), l’informazione dell’opinione pubblica costituisce l’ultima istanza. Infatti, è consentita soltanto se la segnalazione alle autorità di cui al capoverso 2 non ha dato alcun risultato. Anche l’autorità, come il datore di lavoro, deve agire entro un termine ragionevole. Comunque