Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/41: Revisione parziale del Codice delle obbligazioni (protezione in caso di segnalazione di irregolarità da parte del lavoratore) · 40 pagine

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Il licenziamento ordinario (oppure in caso di motivi gravi quello immediato) non giustificato da cause serie e concrete è considerato abusivo. In tali casi il giudice può proporre la reintegrazione dell’impiegato nell’impresa (art. L 1235-3). Se una delle parti rifiuta la reintegrazione, l’impiegato ha diritto a un’indennità pari almeno a sei mesi di stipendio. Il licenziamento immediato e senza colpa grave dà diritto a un’indennità speciale (art. L 1234-5). Qualsiasi licenziamento non dovuto a una colpa grave e avvenuto dopo almeno due anni di servizio, dà diritto a un’indennità di licenziamento (art. L 1234-9). In caso di un licenziamento per motivi personali l’indennità equivale inizialmente al 20 per cento del salario mensile moltiplicato per il numero di anni di servizio e dopo dieci anni a circa il 33 per cento del salario moltiplicato per ogni ulteriore anno di anzianità (art. R 1234-2).

Poiché la segnalazione non è considerata una colpa, il licenziamento è abusivo e presuppone le reintegrazione o, qualora non fosse accettata, un’indennità pari almeno a sei mesi di stipendio. Il licenziamento o qualsiasi misura di ritorsione in seguito alla denuncia di un atto di discriminazione o di molestie sessuali costituisce invece un reato.

Germania

La legislazione tedesca sul lavoro non contiene norme speciali in materia di segnalazione. Sono applicabili le disposizioni generali. Attualmente è allo studio una normativa speciale per disciplinare i principi della giurisprudenza119.

Le norme applicabili in caso di segnalazioni di reati sono spiegate dettagliatamente nelle sentenze della Corte costituzionale federale del 2 luglio 2001 e della Corte del lavoro federale del 3 luglio 2003 e del 7 dicembre 2006120.

L’impiegato è tenuto a rispettare l’obbligo di fedeltà e di discrezione su cui hanno preminenza soltanto i diritti costituzionali. Nei confronti di una persona che fa valere tali diritti non si possono adottare sanzioni di diritto civile. Il diritto dell’impiegato di denunciare reati alle autorità fa parte delle libertà individuali (art. 2 cpv. 1 del Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, GG) ed è retto dai principi dello Stato di diritto (art. 20 cpv. 3 GG). Il datore di lavoro è autorizzato ad agire in base ai principi del libero mercato, ossia di collaborare con degli impiegati che lavorano nell’interesse dell’impresa. Egli ha anche il diritto di mantenere il segreto sulle irregolarità commesse all’interno dell’impresa.

La denuncia penale di un impiegato dev’essere proporzionata e tenere conto dei fattori seguenti: pertinenza della denuncia, motivazioni dell’impiegato e segnalazione preliminare all’interno dell’impresa. L’impiegato non è quindi tutelato se denuncia con leggerezza o intenzionalmente fatti non veri oppure se ha l’intenzione di vendicarsi o nuocere al suo datore di lavoro. Non sempre è obbligatorio rivolgersi dapprima al datore di lavoro e bisogna verificare una tale necessità nel singolo caso concreto. Infatti, se si tratta di un reato grave, se il datore di lavoro è direttamente colpevole o coinvolto in un reato e se appare improbabile una sua reazione, non bisogna rivolgersi a lui.

119 OCSE, Germania, fase 2, rapporto sulla realizzazione delle raccomandazioni del 2° ciclo di valutazione riguardo all’applicazione della Convenzione e delle raccomandazioni del 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, approvato l’8 dicembre 2005.

120 BvR 2049/00, AZR 235/02 e AZR 400/05.