Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/41: Revisione parziale del Codice delle obbligazioni (protezione in caso di segnalazione di irregolarità da parte del lavoratore) · 40 pagine

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altri servizi non coinvolti viola l’obbligo di discrezione. Se il datore di lavoro ha espressamente designato un servizio cui indirizzare le segnalazioni indicando anche la procedura da seguire, occorre rispettare queste regole. È consentito derogarvi soltanto in casi eccezionali (se ad esempio il responsabile del servizio summenzionato risulta coinvolto nel caso oggetto della segnalazione).

Per irregolarità s’intendono tutti gli atti che violano un obbligo, d’interesse pubblico o privato, che l’impresa o i suoi impiegati sono tenuti a rispettare. Si tratta innanzitutto di violazioni di leggi. Se un impiegato scopre un caso di corruzione o una violazione delle norme di sicurezza, può informarne il datore di lavoro. Sono considerate irregolarità anche le violazioni degli obblighi contrattuali fra il datore di lavoro e la clientela o dei diritti e doveri stabiliti dai rapporti di lavoro. Se un impiegato segnala al datore di lavoro un caso di molestie psicologiche o dei rischi per la salute del personale, non può essere incolpato di aver violato l’obbligo di fedeltà.

Una segnalazione può riguardare un fatto suscettibile di nuocere al buon funzionamento dell’impresa o all’interesse pubblico, anche se non è sanzionato da una norma precisa. Si possono ad esempio segnalare casi di cattiva gestione o danni all’ambiente, anche se nessuna legge li punisce. È sufficiente essere convinti in buona fede che si tratta di un comportamento riprovevole e che occorre porvi termine o rimedio.

La segnalazione dev’essere effettuata in buona fede. Tale condizione è riconducibile alla nozione di buona fede di cui all’articolo 336 capoverso 1 lettera d CO nei casi di disdetta abusiva del rapporto di lavoro. L’impiegato non deve necessariamente essere sicuro che è stata o sarà commessa un’irregolarità. È sufficiente che delle ragioni oggettive lo inducano a crederlo. Una verifica o una procedura successiva dalla quale risulta, ad esempio, che non è stato compiuto alcun reato, non rimette in discussione il diritto di segnalazione. Le ragioni personali dell’impiegato non sono determinanti. Infatti, se viene constatata un’irregolarità, per di più grave, l’interesse di una segnalazione non dipende dalle ragioni dell’impiegato, a meno che tali ragioni non comportino violazioni di legge.

Il capoverso 2 disciplina la segnalazione esterna, indirizzata alle autorità. Statuisce espressamente che tale segnalazione dev’essere preceduta da una interna. La norma rispetta il principio di proporzionalità applicato attualmente nella giurisprudenza.

La segnalazione esterna è consentita soltanto nei casi che riguardano l’interesse pubblico. Se esiste un servizio pubblico preposto a ricevere le segnalazioni, significa che queste sono da considerare di interesse pubblico. Tuttavia questa circostanza è rilevante anche nei casi in cui appare opportuno informare l’opinione pubblica. Non bisogna divulgare fatti che riguardano esclusivamente interessi privati. Violazioni degli obblighi contrattuali, ad esempio, concernono esclusivamente gli interessi privati dell’impresa e della clientela e non devono essere divulgate. La situazione è diversa se i contratti riguardano interessi pubblici oppure se sono stati commessi dei reati.

Non è necessario che l’interesse pubblico sia formalmente sancito in una legge. Anche per il capoverso 2 vale il principio secondo cui l’irregolarità dev’essere percepita in buona fede come un fatto riprovevole, che danneggia la comunità. Quest’ultimo aspetto vale soltanto per il presente capoverso. Questa nozione dovrà essere precisata nella prassi. Vista la varietà della casistica, l’incertezza che può derivare dall’applicazione della nozione di interesse pubblico è comprensibile. Se la