Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/41: Revisione parziale del Codice delle obbligazioni (protezione in caso di segnalazione di irregolarità da parte del lavoratore) · 40 pagine

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l’applicazione della norma deve tenere conto dell’importanza di prevenire o sanzionare le irregolarità nell’ottica dell’interesse pubblico. È consentito informare direttamente l’opinione pubblica soltanto in casi straordinari, ovvero quando la segnalazione interna si è rivelata inefficace conformemente al capoverso 2 lettere ad e quando anche la segnalazione alle autorità è stata manifestamente inutile. Il capoverso 3 presuppone l’esistenza di circostanze particolari che dimostrano che le autorità non intervengono. La situazione è quindi diversa da quella di cui al capoverso 2 lettera b. Se è probabile il coinvolgimento del datore di lavoro nelle irregolarità oggetto della segnalazione, le autorità, salvo in casi eccezionali, non hanno alcun motivo per restare inoperose.

L’avamprogetto non definisce quali sono i mezzi da utilizzare per informare l’opinione pubblica. Occorre invece sempre tener presente lo scopo perseguito. L’informazione della collettività è l’ultima risorsa per tutelare l’interesse pubblico. A titolo di esempio la disposizione elenca i mass media e le organizzazioni interessate. Può trattarsi in particolare di organizzazioni per la protezione dell’ambiente e dei consumatori o di sindacati. Raccontare le irregolarità a conoscenti o pubblicarle su Internet non è invece considerato un modo appropriato di informare l’opinione pubblica. Infatti, agendo in questo modo non vi è alcuna garanzia di suscitare una reazione e si nuoce invece alla reputazione del datore di lavoro.

Il capoverso 4 istituisce una deroga a favore del segreto professionale e delle leggi speciali. Il segreto professionale non è contemplato dalle norme sulla segnalazione per i motivi già illustrati (cfr. n. 1.4). Le leggi speciali possono discostarsi dalle norme del Codice delle obbligazioni applicabili ai rapporti di lavoro.

Art. 336 cpv. 2 lett. d

La disposizione sancisce che un licenziamento in seguito a una segnalazione conforme all’articolo 321abis AP-CO è abusivo. Come spiegato in precedenza (cfr. n. 1.2.5) la sanzione di cui all’articolo 336a CO si applica anche in questo caso.

In caso di un licenziamento immediato le precisazioni in merito all’obbligo di fedeltà influenzano anche l’applicazione degli articoli 337 e seguenti CO. La prassi vigente si applica nella stessa maniera (cfr. n. 1.1.3.3). Poiché una segnalazione ai sensi dell’articolo 321abis AP-CO non rappresenta una violazione del contratto, un licenziamento immediato è da considerarsi abusivo. Qualsiasi violazione dell’articolo 321abis AP-CO non può quindi essere considerata una causa grave che giustifica un licenziamento.

Art. 362 cpv. 1

L'articolo 321abis capoversi 2 e 3 AP-CO è stato aggiunto a una serie di disposizioni relativamente imperative. Una segnalazione interna e le relative modalità riguardano l’organizzazione interna di un’impresa, ma una segnalazione esterna coinvolge l’interesse pubblico e dev’essere disciplinata per legge. L’importanza di una segnalazione non può dipendere da considerazioni aleatorie determinate dagli interessi delle parti coinvolte.