Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/41: Revisione parziale del Codice delle obbligazioni (protezione in caso di segnalazione di irregolarità da parte del lavoratore) · 40 pagine

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1.7 Applicazione

Per applicare il presente avamprogetto non è necessario varare disposizioni esecutive particolari. Saranno i tribunali ad applicare concretamente le norme proposte e a decidere in caso di controversie.

1.8 Attuazione degli interventi parlamentari

Con il presente avamprogetto il Consiglio federale considera eseguito l’incarico conferitogli dal Parlamento con l’approvazione della mozione Gysin (03.3212) e propone quindi di toglierla di ruolo conformemente all’articolo 122 capoverso 2 della legge sul Parlamento (LParl). L’avamprogetto risponde anche al postulato Marty (03.3344).

2 Commento

Art. 321abis

L’articolo 321abis AP-CO stabilisce i presupposti del diritto di segnalazione. Precisa l’obbligo di fedeltà di cui all’articolo 321a capoverso 1 CO e definisce i limiti dell’obbligo di discrezione di cui all’articolo 321a capoverso 4 CO. La disposizione riprende i criteri dell’interesse preponderante e della proporzionalità basati sulla giurisprudenza.

La disposizione statuisce la procedura di segnalazione. Altri modi di procedere sono quindi considerati violazioni dell’obbligo di fedeltà e di discrezione. La disposizione si applica comunque soltanto alle segnalazioni. Effettuare una segnalazione significa denunciare un’irregolarità al datore di lavoro o a qualcuno all’esterno. Va precisato che rivolgersi a una persona per ottenere chiarimenti sulla situazione non fa parte della nozione di segnalazione. In effetti, un impiegato che scopre delle irregolarità può sentire il bisogno di informarsi sulla situazione prima di avvertire il datore di lavoro o le autorità. Pertanto questo tipo di raccolta d’informazioni non è contemplato dalle norme proposte. Rimane tuttavia in vigore l’obbligo di fedeltà e di discrezione. Contattare una persona o un’organizzazione autorizzata a fornire tali informazioni, specie se di ordine giuridico, non è vietato. Di regola rivolgersi a un conoscente o a un collega non è invece considerato ammissibile.

Il capoverso 1 disciplina la segnalazione interna. Se l’impiegato agisce in buona fede e si rivolge al datore di lavoro per informarlo su delle irregolarità non viola l’obbligo di fedeltà. Il capoverso 1 statuisce pure, in relazione ai capoversi 2 e 3, di dare la precedenza a una segnalazione interna rispetto a una esterna. La disposizione non rimette in discussione il dovere di segnalazione derivante dall’obbligo di fedeltà. Tale dovere continua a essere disciplinato dall’articolo 321a capoverso 1 CO oppure dal diritto penale se viene riconosciuta una posizione di garante.

La definizione di datore di lavoro è fondamentale, poiché determina quali segnalazioni è consentito effettuare senza rispettare la via gerarchica. Per datore di lavoro s’intende qualsiasi servizio autorizzato a trattare le segnalazioni. Può trattarsi della direzione dell’impresa oppure di un servizio incaricato di verificare la legalità delle attività dell’impresa. Chi invece segnala irregolarità a conoscenti o colleghi di