Rapporto sui risultati

Consultazione 2008/6: Revisione dell'ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL 1) e dell'ordinanza 4 concernente la legge sul lavoro (OLL 4) · 10 pagine

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Rapporto sui risultati dell’indagine conoscitiva relativa alla revisione dell’OLL 1 e dell’OLL 4

LAINF. Oltre ai costi supplementari per le aziende, ne risulta un maggiore onere amministrativo per i servizi cantonali, che però non ricevono nessun indennizzo.

Il Canton BL si chiede se non sia opportuno assoggettare alla procedura di approvazione dei piani tutte le aziende che allestiscono posti di lavoro. L’esperienza fatta in tal senso dai Canton BL ha dato buoni risultati.

Il Canton LU è dell’avviso che per motivi di chiarezza (la procedura di approvazione dei piani si riferisce unicamente alle parti dell’azienda o agli impianti in questione) si debbano completare la frase introduttiva dell’articolo 1 capoverso 2 OLL 4 e le lettere i, l, n, o con la nozione di "parti dell’azienda".

I Cantoni FR e JU sono favorevoli alle previste modifiche dell’articolo 1 capoverso 2 lettere b, i, l, n e chiedono di completare la lettera o (v. punto 4.2.2).

Il Canton VD accoglie positivamente le previste modifiche dell’articolo 1 capoverso 2 lettere b, i. Inoltre auspica che le lettere l, o vengano completate e formula alcune osservazioni riguardo all’articolo 20 capoverso 3 OPI (v. punto 4.2.2).

Il Canton VS ha presentato alcune osservazioni concernenti l’articolo 1 capoverso 2 lettere l, n (v. punto 4.2.2).

L’Unione svizzera degli imprenditori sostanzialmente non ha nulla da obiettare ma ricorda che anche le altre aziende che comportano un pericolo particolare, analogamente alle aziende industriali, sono tenute ad adottare, applicare e controllare regolarmente in base a diverse leggi speciali le prescrizioni tecniche e di sicurezza usuali nel loro ramo. La nuova regolamentazione penalizzerebbe una volta in più le imprese più piccole imponendo loro altri oneri amministrativi.

L’USS e SIC Svizzera sostengono le modifiche proposte e ribadiscono che l’esenzione dall’obbligo di approvazione dei piani dovrebbe avvenire solo in funzione del potenziale pericolo. Le dimensioni dell’azienda non dovrebbero influire sul livello di protezione dei lavoratori. Esse ritengono che l’approvazione dei piani sia particolarmente importante per le aziende che eseguono lavori in atmosfera sotto-ossigenata.

Syna/Travail.Suisse sono d’accordo con gli adeguamenti delle lettere b, i, l, o e formulano alcune osservazioni in merito alla lettera n (v. punto 4.2.2).

La ASTAG e il Centre Patronal propongono di introdurre una disposizione transitoria analoga all’attuale articolo 47 OLL 4. Inoltre la ASTAG esprime alcune osservazioni riguardo all’articolo 1 capoverso 2 lettera b (v. punto 4.2.2).

La Convenzione padronale dell’industria orologiera svizzera non è fondamentalmente contraria alla procedura di approvazione dei piani e al rafforzamento della prevenzione degli infortuni ma ritiene che questo obiettivo debba essere perseguito entro limiti rigorosi. La procedura di approvazione dei piani è una procedura lunga, complessa e spesso costosa che non si giustifica per le microimprese che occupano solo pochi dipendenti le cui attività non rappresentano un rischio elevato per la salute o l’ambiente. Questa organizzazione auspica inoltre un adeguamento delle lettere i, o (v. punto 4.2.2).

La Fédération des Entreprises Romandes deplora il fatto che la SECO non dichiari su quali criteri si basa per valutare se un’azienda presenta un rischio elevato di infortuni. Formula inoltre alcune osservazioni in merito alla lettera i (v. punto 4.2.2).

La SUVA approva le modifiche proposte ma è dell’avviso che anche gli articoli 11 (scale a pioli fisse) e 12 (parapetti, ringhiere) dell’OLL 4 debbano essere adattati allo stato attuale della tecnica. Essa fornisce suggerimenti concreti in proposito.

Promozione Salute Svizzera, la Fachverband Infra e Viscom rinunciano a prendere posizione.

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