Rapporto sui risultati
Consultazione 2008/67: Decreto federale che approva e traspone lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente l'adozione della Direttiva 2008/51/CE che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi · 7 pagine
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1 Introduzione
Il 26 maggio 2008 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione concernente il decreto federale che approva e traspone lo scambio di note tra la Svizzera e la CE relativo al recepimento della direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi (sviluppo dell’acquis di Schengen). La consultazione si è conclusa il 30 dicembre 2008.
Sull’avamprogetto sono stati invitati a pronunciarsi i Cantoni, i partiti rappresentati nell’Assemblea federale, le associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna e le associazioni mantello nazionali dell’economia.
Complessivamente sono state invitate a partecipare alla consultazione 52 tra autorità e organizzazioni interessate. Al termine della procedura di consultazione, al Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) sono pervenuti 31 pareri.
Dei 13 partiti politici invitati a prendere posizione, quattro hanno fatto pervenire la propria risposta.
2 Risultati della consultazione dei Cantoni
2.1 Pareri sull’avamprogetto in generale
Sei Cantoni non hanno osservazioni sostanziali sul testo (AG, BS, GR, JU, SH, VS). Due Cantoni sottolineano la ristrettezza dei margini di manovra a disposizione (AI, BE) e aggiungono che, trattandosi di uno sviluppo dell’acquis di Schengen, il testo richiede in linea di principio una trasposizione. Diversi Cantoni accolgono favorevolmente (FR, NE, VD, SG, SO, SZ, TI, UR) o approvano in linea di principio (AR, BL, GE, NW, VD, ZH) le modifiche introdotte.
Quattro Cantoni confermano di disporre già di sistemi d’informazione computerizzati relativi all’acquisizione di armi da fuoco (FR, LU, NE, VS).
Secondo il parere di cinque partecipanti alla consultazione (AI, AR, BE, BL, TG), l’elenco di cui all’articolo 19 capoverso 1 lettera a dell’ordinanza sulle armi non riporta in modo esaustivo tutti i tipi di fucile a ripetizione d’ordinanza. Essi ritengono che sia preferibile sostituire l’elenco con il termine generico di «fucili a ripetizione d’ordinanza», in modo da poter estendere l’esenzione dall’obbligo del permesso d’acquisto di armi a tutti i fucili di questa categoria.
Tra tutti i Cantoni consultati, soltanto Appenzello Interno respinge lo sviluppo dell’acquis di Schengen, in quanto ritiene che esso possa produrre un inasprimento della legislazione sulle armi e causare oneri superflui. Il Cantone sostiene che, visto l’atteggiamento sostanzialmente responsabile dei possessori di armi svizzeri nel maneggiare armi e munizioni, per prevenire l’utilizzazione abusiva delle armi sia sufficiente applicare in modo sistematico e capillare le disposizioni e le misure educative vigenti.
2.2 Pareri sulla durata di conservazione dei registri delle armi e delle informazioni ivi contenute
Il Cantone di Berna considera problematico il fatto che non sia stato specificato in quale formato (cartaceo o elettronico) le informazioni debbano essere iscritte nel registro delle armi. Chiede pertanto di sancire la creazione di un sistema informatico comune a disposizione di tutti. A causa del rapido sviluppo tecnologico, i registri potrebbero infatti non essere più leggibili fino al momento della scadenza del loro termine legale di conservazione, pregiudicando quindi la stessa nozione di controllo.
Il Cantone di Glarona chiede se la registrazione delle informazioni relative a riparazioni o modifiche sia ragionevolmente proporzionata ai benefici per la sicurezza pubblica.
Il Cantone di Zurigo ritiene che il termine relativamente breve di 20 anni per la conservazione dei dati possa condizionare negativamente la tracciabilità delle armi da fuoco, considerato che in molti casi queste ultime restano per decenni in possesso della stessa persona. Auspi-