Rapporto sui risultati
Consultazione 2008/67: Decreto federale che approva e traspone lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente l'adozione della Direttiva 2008/51/CE che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi · 7 pagine
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Il Cantone di Neuchâtel precisa, in riferimento alla confisca definitiva delle armi, che la legge cantonale deve contemplare la distruzione delle armi sequestrate. Tale modifica permetterebbe di formalizzare la prassi già esistente di distruggere le armi confiscate.
3 Risultati della consultazione dei partiti politici
Il PLR rileva che l’oggetto centrale della direttiva, ovvero la gestione di un sistema d’informazione elettronico relativo all’acquisizione delle armi da fuoco, è già applicato a livello cantonale; constata inoltre che la nuova direttiva richiede soltanto un adeguamento minimo della legislazione. Il PLR sottolinea, attenendosi a quanto dichiarato dallo stesso Consiglio federale, che tali modifiche non dovranno comportare costi aggiuntivi per la Confederazione e i Cantoni. Il PLR vincola l’approvazione della trasposizione della nuova direttiva sulle armi al rispetto delle premesse summenzionate.
Il PS accoglie favorevolmente e approva il recepimento della nuova direttiva sulle armi. Giudica tuttavia incomprensibile che, al contempo, non sia stata disposta l’adesione al Protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco, sebbene con la direttiva UE siano state gettate le basi per l’adesione a questo importante trattato. Secondo il PS, l’adesione in tempi brevi della Svizzera al Protocollo dovrebbe essere dettata da motivi di sicurezza. La diffusione non autorizzata di armi di piccolo calibro pregiudica, infatti, la sicurezza delle persone, inasprisce i conflitti, ostacola gli aiuti alla popolazione civile, frena lo sviluppo economico e svolge un ruolo importante nel terrorismo. Il PS ricorda inoltre che la Svizzera fornisce già da tempo il proprio prezioso contributo per l’attuazione del Protocollo ONU sulle armi da fuoco.
L’adesione al Protocollo sarebbe tuttavia dettata anche da ragioni di coerenza in quanto, alla lunga la Svizzera non potrebbe esigere in politica estera più di quanto realizza in politica interna. Nel comunicato del 27 febbraio 2008, il Consiglio federale aveva inoltre già ribadito l’intenzione di integrare nel diritto svizzero lo strumento per una rapida e sicura identificazione e tracciabilità delle armi leggere e di piccolo calibro illecite («Marking and Tracing Instrument»), peraltro ribattezzato in fase di discussione con il nome di un diplomatico svizzero («strumento Thalmann»). Il PS si attende adesso che dalle parole si possa passare ai fatti. Inoltre, sempre nel corso della sua seduta del 27 febbraio 2008, il Consiglio federale aveva approvato il rapporto del gruppo di lavoro interdipartimentale incaricato di esaminare le questioni relative alla ratifica e all’attuazione degli strumenti internazionali nel settore delle armi leggere e di piccolo calibro, in cui si raccomandava al Consiglio federale di recepire lo sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino e di aderire al Protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco. Il gruppo di lavoro aveva, altresì, raccomandato di sottoporre, possibilmente insieme, entrambi i progetti al Parlamento, vista la loro corrispondenza sotto il profilo contenutistico e formale. Il PS si interroga sulle ragioni per cui il Consiglio federale, nonostante le motivazioni sopra esposte, abbia invece deciso di optare per una procedura graduale.
Il PS ritiene politicamente inopportuno ridurre la scelta di attuare la revisione a un mero vincolo dettato dagli Accordi di Schengen. La Svizzera nasconderebbe in questo modo di essere invece realmente interessata ad adottare lo strumento ONU.
Il PS accoglie con particolare favore l’introduzione, sancita dai nuovi articoli 32a - 32c LArm, di un sistema d’informazione elettronico relativo all’acquisizione di armi da fuoco prevista entro la fine del 2014. Il partito chiede tuttavia che sia la Confederazione a occuparsi del collegamento a livello nazionale fra le banche dati cantonali, poiché la gestione separata di 26 diversi sistemi d’informazione cantonali risulterebbe troppo macchinosa.
Riguardo al nuovo capoverso 4 dell’articolo 21 LArm, il PS propone che la durata di conservazione dei documenti venga fissata a 30 anni, in luogo dei 20 attuali, conformemente a quanto previsto anche dal «Marking and Tracing Instrument».
Il PS chiede anche che sia punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente ottiene o cerca di ottenere fraudolentemente un permesso d’acquisto di armi o un permesso di porto di armi fornendo informazioni false o incomplete oppure si rende complice di questo reato. Attualmente tale infrazione non è qualificata infatti come delitto, bensì come semplice contravvenzione.