Rapporto sui risultati

Consultazione 2008/67: Decreto federale che approva e traspone lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente l'adozione della Direttiva 2008/51/CE che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi · 7 pagine

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In occasione dell’approvazione della presente revisione, il PS si riserva il diritto di ripresentare le stesse proposte che nell’ultima revisione della legge sulle armi erano state respinte per pochi voti.

Il PDC ritiene utile contrassegnare, conformemente all’articolo 18b LArm, le unità elementari d’imballaggio delle munizioni al fine di agevolare la tracciabilità delle stesse munizioni. Si oppone invece all’introduzione di un sistema d’informazione elettronico relativo all’acquisizione di armi da fuoco. Il partito ritiene infatti utili e sufficienti le disposizioni di cui all’articolo 11 della legge sulle armi, introdotte con il decreto federale del 17 dicembre 2004, secondo cui per ogni alienazione di un’arma o di una parte essenziale di arma va stipulato un contratto scritto che deve essere conservato da ognuna delle parti per almeno dieci anni. Il PDC è contrario all’imposizione di qualsiasi ulteriore obbligo ai titolari di patenti di commercio di armi, in quanto comporterebbe eccessivi oneri amministrativi.

L’UDC constata con stupore che con la modifica alla legge sulle armi s’intende ancora una volta recepire il diritto europeo sulla base dell’Accordo di Schengen, limitando così il diritto liberale svizzero in materia di porto di armi. Sottolinea inoltre che l’eventuale introduzione di un archivio centralizzato sarebbe in contrasto con i principi federalisti della Svizzera. Per quanto riguarda l’articolo 18 capoverso 2 LArm, l’UDC ritiene che sia inopportuno estendere l’obbligo di possedere una patente di commercio di armi anche alle categorie menzionate nel testo. L’UDC respinge inoltre le modifiche all’articolo 21 LArm (capoversi 1, 3 e nuovo capoverso 4 LArm), giudicando eccessivo e inutilmente burocratico l’obbligo per le autorità di conservare per 20 anni i documenti relativi alle riparazioni di armi.

L’UDC respinge anche le disposizioni di cui agli articoli 32 e seguenti della legge sulle armi. A tale riguardo, il partito giudica inaccettabile che ai Cantoni venga imposto come gestire l’archivio. Si tratta di una misura che lascerebbe trasparire l’intenzione d’introdurre un archivio centralizzato, nonostante gli impegni presi precedentemente e il giudizio negativo già espresso dai Cantoni.

L’UDC non condivide inoltre le modifiche apportate all’ordinanza sulle armi (OArm). Solleva dubbi, ad esempio, sulla possibilità reale di riportare sull’arma le indicazioni di cui all’articolo 31 capoverso 1 lettere b, c e d LArm, laddove per l’identificazione dell’arma e delle relative parti essenziali sarebbe sufficiente un contrassegno individuale (numerico e/o alfabetico).

Allo stesso modo, ritiene che per il contrassegno delle munizioni ai sensi dell’articolo 31a sia sufficiente riportare il numero di identificazione.

In merito all’articolo 66 OArm, il partito si interroga sulle ragioni per cui debbano essere cancellate le informazioni riguardanti le persone che hanno compiuto i 90 anni.

Nelle conclusioni, l’UDC prende infine atto che l’Accordo di Schengen comporta soltanto maggiori oneri amministrativi senza alcun vantaggio per la sicurezza.

4 Risultati della consultazione delle cerchie interessate

L’Unione svizzera delle arti e mestieri condivide in linea di principio lo sviluppo dell’acquis di Schengen e le modifiche alla legge sulle armi approvando, peraltro, il parere della Chambre Vaudoise des Arts et Métiers.

La Federazione sportiva svizzera di tiro non solleva in linea di massima alcuna obiezione sulla revisione e approva la modifica dell’articolo 23 OArm che sancisce l’obbligo del consenso da parte del rappresentante legale per consegnare a titolo di prestito un’arma a un minorenne.

L’Associazione armaioli svizzeri e dei commercianti d’armi specializzati e proTELL esprimono un parere concorde sull’avamprogetto. Analogamente ad altri partecipanti alla consultazione, entrambe le associazioni richiamano l’attenzione sul fatto che l’eccezione all’obbligo del permesso d’acquisto di armi di cui all’articolo 19 OArm non si applica ai vecchi modelli di fucili a ripetizione di ordinanza; propongono pertanto di integrare l’articolo 10 LArm con l’aggiunta del seguente testo: «nonché i modelli precedenti».