Rapporto sui risultati

Consultazione 2008/67: Decreto federale che approva e traspone lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente l'adozione della Direttiva 2008/51/CE che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi · 7 pagine

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Entrambe le associazioni chiedono che la procedura di cui all’articolo 11a LArm relativa alla consegna a titolo di prestito di armi da sport a minorenni possa essere estesa anche alle persone maggiorenni.

Inoltre, riferendosi all’articolo 18a LArm, specificano che risulterebbe eccessivamente oneroso per i fabbricanti e i grossisti contrassegnare le armi da fuoco. Chiedono pertanto di esentare dall’obbligo di contrassegno le armi da caccia e da sport con basso potenziale di abuso, introducendo nell’articolo 18a la seguente disposizione: «Il Consiglio federale stabilisce quali sono le armi da caccia e da sport per le quali è sufficiente contrassegnare una delle parti principali». Le due associazioni ritengono inoltre che l’obbligo di tenere la contabilità relativa alle riparazioni di cui all’articolo 21 capoverso 1 LArm comporti eccessivi oneri amministrativi. Propongono anche di stralciare l’articolo 31 capoverso 1d LArm che prevede un contrassegno per tutte le armi acquisite dopo il 28 luglio 2010, data la difficoltà per i proprietari dell’arma di riuscire a dimostrare di aver acquisito l’arma prima di tale data.

Giudicano invece eccessive le disposizioni di cui all’articolo 31 capoverso 3b LArm, in quanto, in assenza del rischio di utilizzazione abusiva, sarebbe sufficiente prevedere sanzioni e imporre l’apposizione a posteriori di un contrassegno.

Riguardo all’articolo 31 capoverso 1 OArm, le due associazioni chiedono di rinunciare a contrassegnare le parti essenziali di armi per via della mancanza di superficie sufficiente per apporre il contrassegno richiesto.

Pareri concordi sono stati espressi anche dalla Chambre Vaudoise des Arts et Métiers e dal Centre Patronal. Entrambe le associazioni ritengono che lo sviluppo dell’acquis di Schengen richieda soltanto adeguamenti minimi della legislazione sulle armi.

Individuano inoltre nell’obbligo di gestire un sistema d’informazione computerizzato sull’acquisizione di armi l’elemento principale delle attuali modifiche legislative. Dato che tali sistemi d’informazione sono già stati introdotti a livello cantonale e che le modifiche alla legislazione non prevedono l’introduzione di un sistema centralizzato, la Chambre Vaudoise des Arts et Métiers e il Centre Patronal ritengono che tale modifica non produrrà ulteriori oneri amministrativi. Alla luce di queste considerazioni, approvano quindi le modifiche oggetto della consultazione.

La Federazione Svizzera Funzionari di Polizia (FSFP) considera di fondamentale importanza, ai fini dell’attività quotidiana della polizia, che venga istituito un sistema d’informazione computerizzato in cui sono registrati i dati sull’acquisizione delle armi da fuoco. Partendo dalla premessa che attualmente i Cantoni dispongono già di un sistema di documentazione elettronico, la Federazione Svizzera Funzionari di Polizia considera percorribile la strada della centralizzazione delle informazioni, ritenendo che si tratti di una soluzione che permetterebbe di agevolare e uniformare l’accesso alle informazioni. A suo avviso, il fatto che la competenza in quest’ambito resti ai Cantoni risponde alla volontà precisa del legislatore di non violare la sovranità cantonale. Tuttavia, qualora dovesse invece complicare o ostacolare l’accesso ai dati, la scelta andrebbe riesaminata. La lotta contro la criminalità non è di competenza esclusiva né dei Cantoni né della Confederazione. La cooperazione e la costituzione di reti di contatti rivestono, infatti, da lungo tempo un’importanza fondamentale.

L’FSFP giudica poco preciso il testo dell’articolo 32c capoverso 3bis LArm, che sancisce l’accesso da parte delle autorità giudiziarie e di perseguimento penale alle informazioni necessarie per l’adempimento dei loro compiti legali; chiede quindi di definire più dettagliatamente il campo di applicazione di tale articolo e di specificare in quale contesto è consentito ottenere queste informazioni.

Inoltre, l’FSFP condivide appieno il prolungamento fino a 20 anni della durata di conservazione dei registri delle armi. Afferma che tale disposizione risponderebbe alle necessità degli organi di perseguimento penale, e pertanto degli agenti di polizia, di poter accedere rapidamente ai dati. L’FSFP è favorevole anche all’obbligo di contrassegnare le unità elementari d’imballaggio delle munizioni. Poiché un’arma da fuoco senza munizioni è un oggetto come tanti altri, deve essere sempre possibile individuare o mettere in relazione le due componenti. La presente modifica permette di raggiungere tale traguardo e al contempo di contrastare con strumenti efficienti la vendita incontrollata di munizioni.