Rapporto sui risultati
Consultazione 2008/67: Decreto federale che approva e traspone lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente l'adozione della Direttiva 2008/51/CE che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi · 7 pagine
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ca pertanto che, già nel quadro della presente revisione della legislazione federale, la durata di conservazione dei registri possa essere estesa a un periodo più lungo, ad esempio 30 anni.
2.3 Parere sull’obbligo per i Cantoni di gestire un sistema d’informazione computerizzato sull’acquisizione di armi
I Cantoni di Berna, Zurigo e Glarona si interrogano se, vista la maggiore facilità con cui le persone si spostano oggi da un Cantone all’altro, sia effettivamente opportuno obbligare ogni Cantone a gestire individualmente un sistema d’informazione relativo all’acquisizione di armi da fuoco. I Cantoni di Berna e Zurigo aggiungono che attualmente la Confederazione gestisce già delle banche dati centrali in quasi tutti i propri settori di competenza. La scelta di registrare le armi in modo decentrato è considerata dispendiosa in quanto renderebbe necessario effettuare le ricerche in diversi Cantoni e si ripercuoterebbe negativamente anche sulla cooperazione internazionale in questo settore. Il Cantone di Zurigo precisa che un archivio centralizzato coordinato a livello federale consentirebbe, in particolare, alle autorità di polizia di ottenere in modo rapido informazioni sulla provenienza di un’arma da fuoco. Inoltre, una gestione centralizzata permetterebbe di sfruttare le sinergie derivanti dalla gestione simultanea, da parte dell’Ufficio centrale Armi della Confederazione, di un archivio sull’esportazione delle armi a livello federale, così come previsto dal nuovo articolo 22b della legge sulle armi (LArm). Il Cantone di Zurigo propone pertanto di riformulare l’articolo 32a capoverso 2 LArm come segue: «L’Ufficio centrale Armi gestisce con la partecipazione dei Cantoni un sistema d’informazione elettronico sull’acquisizione delle armi da fuoco».
Il Cantone di Zugo auspica che nell’articolo 32c capoverso 3bis LArm venga specificato in che modo i dati devono essere comunicati alle autorità giudiziarie e di perseguimento penale dei Cantoni e della Confederazione (richiesta scritta / risposta in formato cartaceo, per mezzo di appositi moduli o per via elettronica). Secondo il Cantone di Zurigo non è chiaro se nel quadro dell’assistenza giudiziaria e amministrativa i Cantoni saranno legittimati, sotto il profilo giuridico e tecnico, a concedere ad altre autorità ulteriori possibilità di accesso alle informazioni e al sistema in base alla legislazione cantonale. Per il Cantone di Zurigo si tratta di una questione fondamentale, soprattutto perché le autorità comunali sono competenti per il rilascio dei permessi d’acquisto di armi. Pertanto i Cantoni dovrebbero avere la possibilità di concedere l’accesso al sistema d’informazione alle altre autorità competenti per l’esecuzione della legislazione in materia di armi.
Il Cantone di Glarona suggerisce di rinunciare a introdurre nel sistema d’informazione l’indirizzo dell’acquirente, dato che esso può cambiare in tempi relativamente brevi e che la nuova direttiva sulle armi non prevede alcun obbligo in tal senso.
Il Cantone di Vaud e il Cantone Ticino rilevano con soddisfazione che la nuova direttiva non impone di istituire un archivio centralizzato delle armi che continuerà a essere gestito dai Cantoni.
2.4 Pareri in merito ad altri punti
Il Cantone di Berna ritiene che le unità di imballaggio delle munizioni vengano in gran parte già contrassegnate conformemente all’articolo 31a dell’ordinanza sulle armi (OArm).
Il Cantone di Vaud deplora il fatto che la nuova direttiva sulle armi non preveda l’obbligo di contrassegnare a posteriori le armi già in circolazione.
Insiste inoltre affinché ai Cantoni venga garantito un accesso online alle banche dati gestite dall’Ufficio centrale Armi.
Il Cantone di Ginevra auspica che i dati della bolletta di scorta di cui all’articolo 22b LArm, che l’Ufficio centrale Armi trasmette allo Stato destinatario dell’esportazione, possano essere inoltrati anche alle autorità del Cantone di origine del richiedente, in modo da garantire che il sistema d’informazione di cui all’articolo 32a sia costantemente aggiornato.