Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/75: Assicurazione-invalidità - 6a revisione dell'AI, primo pacchetto di misure · 107 pagine

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soppressione della rendita, ai provvedimenti di reinserimento. La legge fissa però anche una scadenza per garantire un'attuazione rigorosa e sistematica dell’articolo 7 capoverso 2 LPGA. Per tutta la durata dei provvedimenti, gli assicurati riceveranno una prestazione corrispondente alla rendita finora percepita. Se attuata in modo rigoroso, la revisione di queste rendite correnti dovrebbe permettere la soppressione di 4'500 rendite ponderate (ca. l’1,8 per cento del totale delle rendite).

Promuovere la reintegrazione mediante la procedura di revisione delle rendite

Per principio, la reintegrazione dei beneficiari di una rendita è già possibile oggi ed è uno dei principali obiettivi del legislatore. Di fatto, però, i casi di reintegrazione riuscita sono rari. Le cause sono presumibilmente due:

‚ Poiché le revisioni di legge e i provvedimenti dell’AI erano finora incentrati sul rilevamento e l’intervento tempestivi, la legislazione non tiene conto delle particolari esigenze della reintegrazione (mancanza di provvedimenti specifici per le persone con malattie in corso di cronicizzazione, ripercussioni sulle prestazioni in caso di ricaduta ecc.), rendendola così praticamente impossibile.

‚ Attualmente, la revisione della rendita avviene tramite una procedura prevalentemente amministrativa basata sugli atti disponibili. Questa prassi è dovuta alla scarsità di personale degli uffici AI e al persistere nel sistema dell’idea che «chi diventa invalido, sarà sempre invalido». È una convinzione tenace, anche perché la reintegrazione mette a dura prova i beneficiari di una rendita ed è molto più impegnativa e rischiosa della semplice percezione della rendita.

La presente revisione di legge crea la base legale necessaria per poter impiegare attivamente la procedura di revisione come strumento d’integrazione.

Come detto, attualmente le rendite correnti sono rivedute mediante una procedura prevalentemente amministrativa basata unicamente sugli atti disponibili e vengono aumentate, diminuite o soppresse, conformemente all’articolo 17 capoverso 1 LPGA, in caso di modificazione notevole della situazione di salute o di lavoro. In futuro, invece, la procedura di revisione prevederà colloqui con gli assicurati, valutazioni della loro idoneità all’integrazione (assessment) e accertamenti supplementari (p. es. esami medici presso il SMR, consultazione di specialisti esterni ecc.). In particolare, gli uffici AI verificheranno anche senza che sia stato rilevato un cambiamento notevole dello stato di salute o di lavoro se la capacità al guadagno degli assicurati possa essere migliorata mediante provvedimenti adeguati.

L’obiettivo è aumentare il rendimento e la capacità di guadagno dei beneficiari di una rendita per reinserirli nel mondo del lavoro e quindi ridurre o sopprimere la loro rendita per il futuro. In ogni caso dovrà essere rispettato il principio di proporzionalità (p. es. rapporto costi-benefici, età della persona ecc.).

Procedura di revisione della rendita

‚ Conformemente all’articolo 17 capoverso 1 LPGA, se l’ufficio AI constata una modificazione notevole dello stato di salute o della situazione