Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/75: Assicurazione-invalidità - 6a revisione dell'AI, primo pacchetto di misure · 107 pagine

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Caso speciale: estinzione del diritto alle prestazioni in virtù dell'articolo 7 capoverso 2 LPGA

Con la modifica dell’articolo 7 capoverso 2 LPGA, entrata in vigore nel quadro della 5a revisione AI, sono stati inseriti nella legge alcuni principi giuridici fondamentali finora non scritti:

«Per valutare la presenza di un’incapacità al guadagno sono considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute. Inoltre, sussiste un’incapacità al guadagno soltanto se essa non è obiettivamente superabile».

La legislazione è stata in questo modo adeguata alla giurisprudenza del Tribunale federale (sentenze di riferimento DTF 127 V 298 e DTF 130 V 352). Dal 1° gennaio 2008, vige la presunzione legale che i disturbi da dolore somatoformi, la fibromialgia e simili patologie o le loro conseguenze possano essere superati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile. In casi eccezionali, determinate circostanze possono ostacolare gravemente e costantemente il superamento del dolore e rendere inesigibile il reinserimento nel processo lavorativo. La presenza di queste circostanze va determinata caso per caso sulla

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base di vari criteri. Il principale è la constatazione di una comorbilità psichica molto grave, pronunciata e persistente. Altri fattori determinanti possono essere:

‚ la presenza di malattie fisiche croniche concomitanti;

‚ il fatto che la malattia presenti un decorso pluriennale e cronicizzato con sintomi immutati o progressivi e senza remissione a lungo termine;

‚ un ritiro sociale in tutti gli ambiti della vita;

‚ l’innescamento di una dinamica interiore, consolidata e non più curabile mediante terapia, della risoluzione di un conflitto di per sé fallita, che dà però sollievo sul piano psichico (utile primario della malattia [«fuga nella malattia»]) oppure

‚ il fallimento, nonostante la cooperazione dell’assicurato, di una terapia ambulatoriale o ospedaliera effettuata in modo rigoroso (anche con vari metodi terapeutici).

Più questi fattori sono numerosi e si manifestano in modo grave, più è probabile che venga riconosciuta l’inesigibilità di uno sforzo di volontà e sia eccezionalmente concessa una rendita AI.

Secondo le più recenti sentenze del Tribunale federale (8C_502/2007 del 26 marzo 2009 e 9C_1009/2008 del 1° maggio 2009), le rendite correnti accordate ad assicurati affetti da disturbi da dolore somatoformi, fibromialgia e simili patologie non possono essere rivedute né in base alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 130 V 352 del 2004) né in virtù del nuovo articolo 7 capoverso 2 LPGA. Contestualmente all'introduzione della revisione della rendita finalizzata all’integrazione va pertanto creata una base legale che permetta di rivedere queste rendite correnti tenendo conto della situazione degli assicurati che ne beneficiano e del fatto che finora esse erano percepite in modo legittimo. Al tempo stesso è prevista una disposizione per i casi di rigore, secondo la quale gli assicurati interessati avranno diritto per al massimo due anni, nonostante la riduzione o la

22 Con il termine di comorbilità si intende la presenza contemporanea nella stessa persona di più patologie che non presentano alcun nesso causale tra loro e possono essere diagnosticate separatamente.