Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/75: Assicurazione-invalidità - 6a revisione dell'AI, primo pacchetto di misure · 107 pagine
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1.3.1.3 Acquisto di mezzi ausiliari in condizioni di libera concorrenza
Contesto e scopo
Secondo l'articolo 21 LAI, l’assicurato ha diritto ai mezzi ausiliari dei quali ha bisogno per esercitare un’attività lucrativa o adempiere le sue mansioni consuete, per conservare o migliorare la sua capacità al guadagno, per studiare, per imparare una professione o perfezionarsi oppure a scopo di assuefazione funzionale. Ha inoltre diritto agli apparecchi di cui necessita per spostarsi, stabilire contatti nel proprio ambiente o attendere alla propria persona. Spetta al Consiglio federale allestire l'elenco dei mezzi ausiliari a carico dell'assicurazione. Tuttavia l'AI rimborsa integralmente soltanto i mezzi ausiliari di tipo semplice e adeguato. Oggi l'assicurazione fornisce prestazioni per oltre 50 categorie di mezzi ausiliari. Le voci di costo più importanti sono le carrozzelle e gli apparecchi acustici (rispettivamente 50 e 44 milioni di franchi).
I prezzi dei mezzi ausiliari sono stati spesso oggetto di critiche. Nel 2003 la Sorveglianza dei prezzi ha sottoposto ad analisi approfondita i prezzi degli apparecchi acustici, concludendo che sono troppo elevati rispetto a quelli praticati
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all'estero . Nel 2005 due mozioni, una del consigliere nazionale Walter Müller (05.3154) e l'altra di Lucrezia Meier-Schatz (05.3276), avevano vivamente criticato i prezzi dei mezzi ausiliari e chiesto una maggiore concorrenza in questo settore. Nel 2006 e nel 2007, il Controllo federale delle finanze (CFF) ha analizzato il problema dei costi dei mezzi ausiliari in Svizzera, esaminando in particolare la fornitura di apparecchi acustici, e ha formulato otto
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raccomandazioni per ridurre i costi, che giudica anch'esso troppo alti .
Introducendo una vera concorrenza nell'acquisto di mezzi ausiliari i costi sostenuti nel settore dall’AI saranno ridotti di 35-50 milioni di franchi l'anno senza perdite in termini di qualità.
Limiti degli strumenti attualmente disponibili
Secondo l'articolo 27 LAI, l'UFAS ha facoltà di stipulare convenzioni con i fornitori di mezzi ausiliari per disciplinare la loro collaborazione con gli organi dell’assicurazione e per stabilire le tariffe. Per i casi non retti da alcuna convenzione, il Consiglio federale può stabilire gli importi massimi delle spese d’integrazione rimborsati agli assicurati. Gli strumenti attualmente disponibili in virtù della LAI non sono sufficientemente efficaci per avere un impatto sui prezzi.
Come rilevato dal CFF, l'UFAS dispone di un margine di trattativa limitato. Non può determinare i prezzi reali dei mezzi ausiliari, ossia i prezzi corrispondenti ai costi di produzione, perché generalmente queste informazioni sono tenute segrete dal settore. In queste circostanze, le trattative risultano difficili e non si svolgono in condizioni paritarie.
Inoltre il sistema attuale permette ai fornitori di mezzi ausiliari di beneficiare di margini di guadagno e ribassi con la vendita di mezzi ausiliari, senza che a questi utili corrispondano prestazioni a favore degli assicurati. Ciò induce i
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Rapporto annuale 2003 -
http://www.preisueberwacher.admin.ch/themen/00008/00016/index.html?lang=it
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Bericht «Hilfsmittelpolitik zu Gunsten der Behinderten» -