Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/75: Assicurazione-invalidità - 6a revisione dell'AI, primo pacchetto di misure · 107 pagine

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rappresentanti del settore a vendere i mezzi ausiliari più costosi per massimizzare gli utili. Nel caso degli apparecchi acustici, che rappresentano la voce di costo più importante, questi margini e ribassi possono superare il 45 per cento per certi intermediari. La legislazione vigente non permette inoltre all'UFAS di determinare l'entità di questi margini e ribassi né di influenzarla.

Il Consiglio federale può stabilire gli importi massimi delle spese d’integrazione, ma la sua competenza si limita all'importo rimborsato all'assicurato. Questo strumento non permette in alcun modo di influire sul prezzo dei mezzi ausiliari. Quindi all'atto pratico l'assicurazione può sì conseguire dei risparmi, ma ciò potrebbe andare a scapito degli assicurati che dovrebbero pagare di tasca propria l'importo risparmiato dall'AI. Di conseguenza questa soluzione non è attuabile.

L'articolo 21 capoverso 3 LAI stabilisce che i mezzi ausiliari possono anche essere indennizzati forfetariamente. Tuttavia questo sistema può essere applicato soltanto a determinate condizioni: trasparenza sul mercato, pluralità di fornitori, nessun monopolio o cartello, prestazioni facilmente valutabili dagli assicurati, nessuna dipendenza degli assicurati dai fornitori. Nella pratica si ricorre a questo sistema ad esempio per il cibo destinato ai cani guida. Per alcuni mezzi ausiliari, l'assicurazione ha stabilito importi massimi che hanno praticamente lo stesso effetto degli importi forfetari. In questi casi si osserva che i fornitori adeguano i prezzi dei mezzi ausiliari più economici agli importi forfetari, ma non riducono quelli degli articoli più costosi. Generalmente il sistema forfetario non induce un abbassamento dei prezzi né una riduzione delle uscite. Si possono conseguire risparmi soltanto fissando prezzi al di sotto della media vigente. In tal caso aumenterebbero però i costi a carico degli assicurati. Si risparmierebbe quindi a spese degli assicurati, il che è inaccettabile.

Gara d'appalto conformemente alla legge federale sugli acquisti pubblici

Nel suo rapporto, il CFF ha raccomandato all'UFAS di valutare attentamente l'opzione della fornitura di apparecchi acustici mediante gara pubblica. È infatti dell'avviso che si tratti di uno strumento adeguato per stimolare la concorrenza e ottenere prezzi più bassi. Forte di questa convinzione, l'organo di vigilanza sostiene gli sforzi intrapresi dall'UFAS in questo senso.

Secondo la giurisprudenza del Tribunale amministrativo federale (decisione del 25 novembre 2008), la legge federale del 16 dicembre 1994 sugli acquisti pubblici (LAPub) è applicabile al settore dei mezzi ausiliari. Tale legge si prefigge di garantire la parità di trattamento tra gli offerenti, strutturare in maniera trasparente la procedura di aggiudicazione, rafforzare la libera concorrenza e promuovere l'impiego economico dei fondi pubblici (art. 1).

L'articolo 13 LAPub prevede tre tipi di procedura: il committente può appaltare una commessa pubblica nell’ambito di una procedura libera o selettiva o, a determinate condizioni, mediante trattativa privata. Nella prassi è inoltre riconosciuto un quarto tipo di procedura: la procedura per invito. Sia la procedura libera sia quella selettiva prevedono una gara d'appalto. Si tratta dunque di procedure che permettono di introdurre una vera concorrenza sull'acquisto di mezzi ausiliari, un fattore indispensabile e tuttavia assente sia nelle convenzioni tariffali che nel sistema forfetario. In condizioni di libera concorrenza, i fornitori non hanno più interesse a tenere segreti i prezzi; al contrario, sono indotti a far giocare la concorrenza e ad allestire offerte più vantaggiose. Alla procedura