Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/75: Assicurazione-invalidità - 6a revisione dell'AI, primo pacchetto di misure · 107 pagine
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criterio è appropriato per vari motivi: il primo sono le responsabilità e gli obblighi derivanti dalla concessione del contributo per l’assistenza. Il secondo è il fine di quest’ultimo secondo l’articolo sullo scopo dell’AI: l’autonomia e la responsabilità individuale non possono infatti essere delegate a terzi. Il terzo è la limitatezza delle risorse finanziarie, che impone di erogare le prestazioni laddove ci si può attendere che esse contribuiranno in modo significativo al raggiungimento degli obiettivi.
In determinati casi, le persone che a causa della loro età o di una capacità di discernimento limitata non sono ritenute capaci di esercitare i diritti civili possono comunque essere in grado di condurre una vita in gran parte autonoma e indipendente. Nell’avamprogetto è pertanto introdotta già ora la possibilità di versare un contributo per l’assistenza a giovani e adulti con una capacità limitata di esercitare i diritti civili. Al Consiglio federale sarà attribuita la competenza di concedere a queste persone il diritto a un contributo per l’assistenza, qualora questo consenta loro di condurre una vita autonoma e responsabile. Questa disposizione potrà tuttavia essere attuata soltanto quando saranno chiare le implicazioni pratiche della modifica del diritto tutorio (art. 360-455 CC) approvata dal Parlamento il 19 dicembre 2008, la cui entrata in vigore è prevista per il 2012. Invece delle attuali misure standardizzate (nomina di un tutore, di un assistente o di un curatore), la revisione del Codice civile prevede l’adozione di provvedimenti su misura da parte delle autorità, affinché per ogni singolo caso sia ordinata soltanto l’assistenza statale strettamente necessaria. In base a questi provvedimenti (ancora da definire), il Consiglio federale potrà stabilire in quali casi l’autonomia e la responsabilità individuale siano sufficienti per la concessione di un contributo per l’assistenza. Sarà così garantito che i criteri applicati per la concessione del contributo per l’assistenza e il nuovo diritto tutorio, anch'esso finalizzato a promuovere l’autonomia, si integrino a vicenda. Si dovrà inoltre tenere conto dell’andamento del numero delle richieste di prestazioni. Nei casi in cui non ci si baserà sul criterio della capacità di esercitare i diritti civili e la responsabilità individuale sarà esercitata insieme al rappresentante legale, occorrerà controllare che l’autonomia e la partecipazione sociale siano davvero realizzate, per esempio attraverso la frequentazione della scuola regolare, l’abitazione propria oppure lo svolgimento di un’attività lucrativa o di una formazione nel mercato libero.
Al momento del passaggio all’età AVS è prevista la garanzia dei diritti acquisiti. Un assicurato che fino al raggiungimento dell’età di pensionamento ordinaria o prima dell’anticipazione della rendita percepiva un contributo per l’assistenza dell’assicurazione invalidità continua a ricevere la medesima prestazione anche in seguito. La transizione dal progetto pilota «Budget di assistenza» al contributo per l’assistenza è garantita da una disposizione transitoria. In vista della stesura del messaggio si dovrà ancora definire le modalità del coordinamento tra la richiesta del contributo per l’assistenza e quella dell’assegno per grandi invalidi e stabilire come gli attuali beneficiari dell’assegno per grandi invalidi possano far valere il loro diritto al contributo per l’assistenza.